Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione- autonomie locali del Friuli Venezia Giulia

Articolo 40

(Rapporti tra enti locali e Regione)

TITOLO III - SUSSIDIARIETA’ E CONCERTAZIONE
Capo II - Collaborazione tra Regione ed enti locali

(Rapporti tra enti locali e Regione)

1. Gli enti locali e la Regione, in applicazione del principio di leale collaborazione, si informano reciprocamente riguardo all’esercizio delle rispettive funzioni e possono, altresi’, in ogni momento, richiedere notizie e informazioni con forme semplificate.
2. Gli enti locali e la Regione, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalita’, economicita’, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, possono concludere accordi al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attivita’ di interesse comune.
3. Il Presidente della Regione, su istanza degli enti locali interessati, puo’ promuovere accordi con altre regioni aventi a oggetto lo svolgimento in forma associata tra enti locali appartenenti a diverse regioni, di funzioni e servizi, quando cio’ si renda necessario al fine di definire la disciplina regionale applicabile relativamente alle procedure e modalita’ di erogazione di servizi da parte degli enti associati.
4. Gli uffici della Regione, al fine di raccordare la propria attivita’ amministrativa con quella degli enti locali, possono costituire tavoli tecnici di lavoro e concertazione con la partecipazione di funzionari ed esperti della Regione e degli enti locali. La partecipazione dei funzionari ed esperti degli enti locali ai tavoli tecnici non comporta oneri a carico della Regione.
5. La Regione organizza la propria struttura amministrativa in forma decentrata.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - (Unita’ e policentrismo regionale)
Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nell’esercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta’ metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita’ montane)
Articolo 11 - (Potesta’ normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta’ amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dell’intesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione all’attivita’ degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita’)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)