Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1
Articolo 23
(Unioni di Comuni)
TITOLO II - SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI
Capo V - Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra
enti locali
(Unioni di Comuni)
1. Le unioni di Comuni sono enti locali costituiti da Comuni territorialmente
contermini, per l’esercizio congiunto di funzioni, competenze e servizi,
tra le quali devono essere comprese, all’atto della costituzione, almeno
quattro tra le seguenti:
a) finanza e contabilita’;
b) tributi;
c) commercio e attivita’ produttive;
d) urbanistica; e) servizi tecnici;
f) gestione del personale;
g) polizia municipale.
2. Le unioni di Comuni sono costituite per un periodo non inferiore a sei anni.
3. L’atto costitutivo e lo statuto dell’unione di Comuni sono approvati
dai consigli dei Comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste
per le modifiche statutarie dei Comuni. L’istituzione dell’unione
di Comuni decorre dalla data di stipulazione dell’atto costitutivo, qualora
non diversamente previsto dall’atto medesimo.
4. Lo statuto individua gli organi dell’unione e le loro competenze, le
modalita’ per la loro costituzione, la sede, l’ordinamento finanziario.
Lo statuto definisce, altresi’, le procedure conseguenti allo scioglimento
dell’unione o al recesso da parte di uno dei Comuni partecipanti.
5. Il segretario dell’unione svolge le funzioni di segreteria anche per
i Comuni facenti parte dell’unione.
6. I Comuni costituiti in unione definiscono con deliberazione consiliare la
quota annua delle proprie entrate da versare all’unione per l’esercizio
delle funzioni a essa attribuite.
7. L’unione di Comuni ha potesta’ regolamentare per la disciplina
della propria organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni a essa affidate
e per i rapporti anche finanziari con i Comuni.
8. Spetta alle unioni di Comuni presentare direttamente le richieste nelle materie
di loro competenza per ottenere incentivi regionali previsti a favore degli
enti locali.
9. Alle unioni di Comuni competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle
tariffe e dai contributi sui servizi a esse direttamente affidati.
10. Alle unioni di Comuni si applicano, in quanto compatibili, le norme che
disciplinano l’ordinamento dei Comuni.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Unita e policentrismo regionale)Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nellesercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita montane)
Articolo 11 - (Potesta normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dellintesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione allattivita degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)