Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1
Articolo 27
(Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
TITOLO II - SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI
Capo VI - Sviluppo delle forme associative
(Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
1. I criteri per la corresponsione degli incentivi specificati nel Piano di
valorizzazione territoriale tengono conto, prioritariamente, della tipologia
delle funzioni e dei servizi oggetto della gestione associata e della popolazione
interessata, nel rispetto dei principi definiti nel presente articolo.
2. Per accedere ai finanziamenti previsti dal Piano di valorizzazione territoriale
le unioni devono rispettare i seguenti requisiti: a) per quelle costituite da
due Comuni non montani almeno uno dei due Comuni partecipanti deve avere popolazione
pari o superiore a 1.500 abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite
da due Comuni interamente montani almeno uno dei due deve avere popolazione
pari o superiore a 500 abitanti; b) per quelle costituite da tre o piu’
Comuni non montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 3.000
abitanti, mentre nelle unioni di Comuni costituite da tre o piu’ Comuni
interamente montani la popolazione complessiva deve essere superiore a 1.000
abitanti.
3. Il Piano di valorizzazione territoriale prevede l’erogazione di incentivi
ordinari annuali della durata massima di sei anni e decrescenti dal terzo anno
e di incentivi straordinari da erogarsi all’atto della costituzione di
associazioni intercomunali e di unioni di Comuni.
4. Nella determinazione dell’importo degli incentivi ordinari annuali,
hanno priorita’ le funzioni e i servizi gestiti tramite uffici comuni
o che comunque implicano una maggiore integrazione tra gli uffici e il personale
dei Comuni aderenti. Una quota degli incentivi e’ destinata a coloro che
hanno predisposto e periodicamente aggiornata, ai sensi dell’articolo
30, la Carta dei servizi. L’incentivo annuale si computa con esclusivo
riferimento alle funzioni e ai servizi svolti in forma associata dalla prevalenza
dei Comuni compresi nell’associazione intercomunale o nell’unione
dei Comuni.
5. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualita’ sono decurtati
delle somme gia’ concesse l’anno precedente laddove, sulla base
della documentazione finanziaria richiesta, non sia comprovata l’effettiva
gestione associata dei servizi o il raggiungimento dei risultati programmati.
6. La concessione degli incentivi e’ effettuata nei limiti dello stanziamento
annuale di bilancio; in caso di insufficienza l’incentivo spettante e’
ridotto proporzionalmente.
7. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono incentivi
a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri
preferenziali per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare
riferimento alle forme associative disciplinate dalla presente legge.
8. La Regione concorre agli oneri sostenuti dai Comuni che abbiano deliberato
la costituzione di una delle forme associative previste dalla presente legge
per l’elaborazione di studi di fattibilita’ recanti progetti di
riorganizzazione sovracomunale delle strutture, dei servizi e delle funzioni.
9. La Regione prevede finanziamenti straordinari per le fusioni di Comuni che
si realizzano entro quattro anni dalla costituzione della corrispondente unione
di Comuni.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Unita e policentrismo regionale)Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nellesercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita montane)
Articolo 11 - (Potesta normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dellintesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione allattivita degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)