Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1
Articolo 24
(Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
TITOLO II - SISTEMA ISTITUZIONALE DEI POTERI PUBBLICI
Capo V - Esercizio coordinato di funzioni e gestione associata di servizi tra
enti locali
(Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
1. Oltre alle forme di collaborazione di cui all’articolo 20, comma
1, gli enti locali possono costituire consorzi con la partecipazione di altri
enti pubblici per lo svolgimento di particolari attivita’.
2. Al tal fine, i consigli degli enti locali approvano a maggioranza assoluta
dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, gli organi
e i principali rapporti di natura finanziaria tra gli enti consorziati.
3. Lo statuto, sulla base della convenzione, disciplina l’organizzazione,
il funzionamento, la nomina e le funzioni degli organi consortili, nonche’
dell’organo di revisione, ed e’ approvato dall’assemblea dei
legali rappresentanti degli enti che hanno sottoscritto la convenzione. Lo statuto
puo’ essere modificato dall’assemblea del consorzio.
4. L’assemblea del consorzio e’ composta dai rappresentanti degli
enti consorziati, ciascuno con voto ponderale in proporzione alla quota di partecipazione
fissata dalla convenzione, salva diversa previsione della convenzione stessa.
L’assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti
fondamentali.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli
enti locali provvedono, anche in deroga ai limiti di durata eventualmente previsti
dai relativi atti costitutivi, alla revisione dei consorzi esistenti, sopprimendoli
o trasformandoli nelle forme previste dalla presente legge.
6. Sono fatti salvi i consorzi fra enti locali previsti da leggi regionali di
settore, nonche’ i consorzi obbligatori per legge con le relative discipline
ivi previste.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Unita e policentrismo regionale)Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nellesercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita montane)
Articolo 11 - (Potesta normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dellintesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione allattivita degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)
