Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1
Articolo 3
(Vocazione internazionale)
TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI
(Vocazione internazionale)
1. I Comuni, le Province e la Regione, riconosciuta la vocazione internazionale
e transfrontaliera che caratterizza le comunita’ del Friuli Venezia Giulia,
valorizzano e promuovono i rapporti con le comunita’ locali di altri Stati,
al fine di sostenere la cultura della pace e della civile convivenza e di incentivare
lo sviluppo economico, culturale e sociale, anche attraverso la gestione comune
di servizi e attivita’.
2. Gli enti locali e la Regione organizzano un sistema unitario di rapporti
verso le altre regioni e gli Stati contermini, per accrescere la competitivita’
del Friuli Venezia Giulia e per creare le condizioni materiali e relazionali
a favore di forme istituzionali rafforzate di cooperazione transfrontaliera,
interregionale e di integrazione europea.
3. Gli enti locali possono instaurare, ai sensi dell’articolo 12 del decreto
legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale
per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali
e delle relative circoscrizioni), rapporti di reciproca collaborazione con gli
enti locali degli Stati confinanti. Possono, altresi’, svolgere attivita’
di mero rilievo internazionale nelle materie di loro competenza, dandone comunicazione
alla Regione e ai competenti organi dello Stato.
4. La Regione promuove la cooperazione internazionale, coadiuvando e sostenendo
le relative iniziative poste in essere dagli enti locali e dalle loro associazioni,
e individua le idonee forme di coinvolgimento degli enti locali nelle proprie
iniziative transfrontaliere e di partenariato territoriale.
5. La Regione, le Province e i Comuni concorrono al mantenimento e allo sviluppo
dei legami culturali, sociali ed economici tra la terra d’origine e i
corregionali all’estero, quale componente fondamentale della comunita’
regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Unita e policentrismo regionale)Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nellesercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita montane)
Articolo 11 - (Potesta normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dellintesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione allattivita degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)