Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1
Articolo 34
(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
TITOLO III - SUSSIDIARIETA’ E CONCERTAZIONE
Capo I - Consiglio delle autonomie locali
(Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
1. Il Consiglio delle autonomie locali esprime l’intesa nei seguenti
casi:
a) schemi di disegni di legge sull’ordinamento delle autonomie locali;
b) schemi di disegni di legge sulle elezioni degli enti locali;
c) schemi di disegni di legge sulle forme di partecipazione alla vita degli
enti locali da parte di coloro che risiedono stabilmente e legalmente nel territorio
regionale;
d) schemi di disegni di legge di conferimento di funzioni agli enti locali;
e) schemi di disegni di legge e di regolamenti sui criteri e le modalita’
dei trasferimenti finanziari agli enti locali;
f) schemi di disegni di legge sulla disciplina dell’esercizio, in via
sussidiaria, del potere sostitutivo da parte della Regione nei confronti degli
enti locali, ai sensi dell’articolo 18;
g) proposta di Piano di valorizzazione territoriale, di cui all’articolo
26.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere in merito a:
a) schemi di disegni di legge finanziaria, di approvazione e di assestamento
del bilancio regionale;
b) proposte di provvedimenti della Giunta regionale riguardanti le competenze,
i trasferimenti finanziari e gli assetti ordinamentali e funzionali degli enti
locali, sui provvedimenti attuativi dei programmi e delle iniziative comunitarie,
nonche’ proposte di atti generali di programmazione regionale;
c) le proposte di legge d’iniziativa dei consiglieri regionali che riguardano
le materie di cui al comma 1, lettere da a) a f), secondo le modalita’
previste dal regolamento del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio delle autonomie locali puo’ proporre alla Regione di ricorrere
alla Corte costituzionale sia avverso le leggi e gli atti aventi valore di legge
dello Stato o di altre Regioni, sia per conflitto di attribuzioni; puo’
proporre alla Giunta regionale qualsiasi iniziativa d’interesse generale
per gli enti locali; provvede alle nomine e alle designazioni dei rappresentanti
degli enti locali nei casi previsti dalla legge.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - (Unita e policentrismo regionale)Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nellesercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita montane)
Articolo 11 - (Potesta normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dellintesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione allattivita degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)