Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 9/1/2006 n. 1

Principi e norme fondamentali del sistema Regione- autonomie locali del Friuli Venezia Giulia

Articolo 4

(Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)

TITOLO I - ELEMENTI COSTITUTIVI

(Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)

1. I Comuni, le Province e la Regione, nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana e in armonia con la Costituzione, i principi e le convenzioni di diritto internazionale, la normativa comunitaria e statale, concorrono alla tutela di tutti i cittadini, compresi i cittadini dell’Unione europea e gli stranieri regolarmente soggiornanti nel proprio territorio.
2. I Comuni e le Province concorrono con la Regione alla promozione della tutela della minoranza nazionale slovena e delle lingue friulana, slovena e tedesca.
3. I Comuni e le Province adottano, secondo le proprie competenze, gli atti idonei a realizzare la pari opportunita’ tra donne e uomini anche nell’accesso alle cariche elettive e nelle nomine di propria competenza.
4. I Comuni e le Province concorrono con la Regione nel perseguire l’integrazione sociale dei cittadini dell’Unione europea e degli stranieri regolarmente soggiornanti, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, promuovendo la loro partecipazione alla vita pubblica locale e garantendo condizioni di parita’ con i cittadini italiani nell’esercizio di diritti e doveri e nell’accesso ai servizi.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - (Unita’ e policentrismo regionale)
Articolo 2 - (Pluralismo istituzionale)
Articolo 3 - (Vocazione internazionale)
Articolo 4 - (Tutela e integrazione sociale dei cittadini e delle persone)
Articolo 5 - (Sussidiarieta’, differenziazione e adeguatezza)
Articolo 6 - (Obiettivi strategici nell’esercizio delle funzioni amministrative)
Articolo 7 - (Valorizzazione del territorio dei piccoli Comuni)
Articolo 8 - (Autonomia dei Comuni e delle Province)
Articolo 9 - (Citta’ metropolitane)
Articolo 10 - (Comunita’ montane)
Articolo 11 - (Potesta’ normativa)
Articolo 12 - (Statuti)
Articolo 13 - (Regolamenti)
Articolo 14 - (Istituti di garanzia)
Articolo 15 - (Potesta’ amministrative)
Articolo 16 - (Funzioni del Comune)
Articolo 17 - (Funzioni della Provincia)
Articolo 18 - (Interventi sussidiari ed esercizio del potere sostitutivo)
Articolo 19 - (Funzioni amministrative della Regione)
Articolo 20 - (Forme collaborative tra gli enti locali)
Articolo 21 - (Convenzioni)
Articolo 22 - (Associazioni intercomunali)
Articolo 23 - (Unioni di Comuni)
Articolo 24 - (Consorzi fra enti locali e altri enti pubblici)
Articolo 25 - (Ambiti per lo sviluppo territoriale - ASTER)
Articolo 26 - (Piano di valorizzazione territoriale)
Articolo 27 - (Interventi regionali per lo sviluppo delle gestioni associate)
Articolo 28 - (Fusioni di Comuni)
Articolo 29 - (Associazione delle Province e Conferenze interprovinciali)
Articolo 30 - (Carte dei servizi)
Articolo 31 - (Costituzione del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 32 - (Funzionamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 33 - (Regolamento del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 34 - (Funzioni del Consiglio delle autonomie locali)
Articolo 35 - (Comunicazione degli atti)
Articolo 36 - (Procedimento di formazione dell’intesa e di acquisizione del parere)
Articolo 37 - (Partecipazione del Presidente del Consiglio delle autonomie locali alle sedute del Consiglio regionale e della Giunta regionale)
Articolo 38 - (Collaborazione istituzionale)
Articolo 39 - (Collaborazione della Regione all’attivita’ degli enti locali)
Articolo 40 - (Rapporti tra enti locali e Regione)
Articolo 41 - (Garante degli amministratori locali)
Articolo 42 - (Autonomia finanziaria degli enti locali)
Articolo 43 - (Principi generali in materia di finanza locale)
Articolo 44 - (Principi generali in materia di contabilita’)
Articolo 45 - (Osservatorio regionale per la finanza locale)
Articolo 46 - (Norme transitorie e finali)
Articolo 47 - (Pubblicazione)
Articolo 48 - (Norme finanziarie)
Articolo 49 - (Abrogazioni)

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