Legge Regionale Piemonte 17/2/2010 n. 3
Articolo 56
Clausola valutativa
Capo V- NORME TRANSITORIE E FINALI
Clausola valutativa
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di risposta al fabbisogno abitativo per le fasce di popolazione a basso reddito e di gestione del patrimonio di edilizia sociale.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che contenga risposte documentate ai seguenti quesiti:
a) in che misura la domanda abitativa è stata soddisfatta in rapporto alle risorse disponibili e quale è stata la distribuzione sul territorio e per fasce sociali degli alloggi assegnati;
b) qual è stato lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui agli articoli 5, 10 e 11;
c) qual è stato l’andamento gestionale e contabile delle ATC e quali conseguenze ha prodotto l’eventuale trasformazione della loro natura giuridica;
d) quali criticità sono emerse nell’attuazione della presente legge.
3. Le relazioni successive alla prima contengono inoltre le seguenti informazioni:
a) una descrizione di come è mutato il patrimonio di edilizia sociale in termini di alienazione degli alloggi, di incremento, di mantenimento e di recupero;
b) in che modo ed in quale misura le politiche abitative di edilizia sociale hanno determinato un miglioramento del diritto all’abitazione di cui all’articolo 10 dello Statuto;
c) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli assegnatari riguardo le modalità e le condizioni di accesso all’edilizia sociale e la gestione degli immobili.
4. Le relazioni previste ai commi 2 e 3 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l’esame.
5. I soggetti coinvolti nell’attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all’espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, 3 e 4. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all’articolo 57.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità ed oggettoArticolo 2 - Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale
Articolo 3 - Requisiti per lassegnazione
Articolo 4 - Nucleo richiedente
Articolo 5 - Procedure per lassegnazione degli alloggi
Articolo 6 - Verifica delle domande
Articolo 7 - Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie
Articolo 8 - Punteggi da attribuire ai richiedenti
Articolo 9 - Accertamento dei requisiti
Articolo 10 - Riserve
Articolo 11 - Assegnazione alle forze dellordine ed ai vigili del fuoco
Articolo 12 - Ente competente alle assegnazioni
Articolo 13 - Successione nella domanda e nellassegnazione
Articolo 14 - Cambi alloggio
Articolo 15 - Esclusione dalla graduatoria
Articolo 16 - Annullamento dellassegnazione
Articolo 17 - Decadenza
Articolo 18 - Rescissione della convenzione ed altri adempimenti dellente gestore
Articolo 19 - Canone di locazione
Articolo 20 - Fondo sociale
Articolo 21 - Riserva di alloggi per laccompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti
Articolo 22 - Autogestioni
Articolo 23 - Pagamenti spese condominiali
Articolo 24 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 25 - Ospitalità
Articolo 26 - Regolarizzazione delle assegnazioni provvisorie scadute
Articolo 27 - Sospensione e revisione delle decadenze in atto
Articolo 28 - Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale
Articolo 29 - Competenze delle ATC
Articolo 30 - Statuto
Articolo 31 - Organi delle ATC
Articolo 32 - Direttore generale
Articolo 33 - Aspettative e permessi degli amministratori delle ATC
Articolo 34 - Trattamento economico degli organi e del direttore generale delle ATC
Articolo 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATC
Articolo 36 - Bilanci
Articolo 37 - Disavanzo di gestione
Articolo 38 - Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC
Articolo 39 - Verifiche dei programmi di intervento di edilizia sociale
Articolo 40 - Controllo sullattuazione dei programmi costruttivi
Articolo 41 - Potere sostitutivo della Regione
Articolo 42 - Scioglimento degli organi di amministrazione
Articolo 43 - Disposizioni in materia di responsabilità
Articolo 44 - Commissione utenza
Articolo 45 - Piano di vendita
Articolo 46 - Vendita con la formula del riscatto o mutuo sociale
Articolo 47 - Requisiti per lacquisto
Articolo 48 - Determinazione del prezzo di vendita
Articolo 49 - Limiti al trasferimento di proprietà
Articolo 50 - Alienazione unità ad uso non abitativo
Articolo 51 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 52 - Piani di vendita ai sensi della l. 560/1993 e diritti maturati
Articolo 53 - Alienazione alloggi non assegnabili
Articolo 54 - Norme transitorie
Articolo 55 - Adempimenti
Articolo 56 - Clausola valutativa
Articolo 57 - Norma finanziaria
Articolo 58 - Abrogazioni
Allegato A - Ambiti territoriali
