Legge Regionale Piemonte 17/2/2010 n. 3
Articolo 5
Procedure per lassegnazione degli alloggi
Capo II - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE E CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE
Procedure per l’assegnazione degli alloggi
1. L’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale è di competenza del comune in cui gli alloggi sono situati, salvo sia disposto diversamente da specifica convenzione stipulata tra il comune proprietario e il comune in cui sono situati gli alloggi, ed avviene a seguito di bandi di concorso finalizzati alla formazione di graduatorie comunali.
2. Ai fini dell’emissione dei bandi di concorso e dell’assegnazione degli alloggi, il territorio regionale è suddiviso negli ambiti territoriali di cui all’allegato A.
3. Il bando di concorso è emesso dal comune con cadenza temporale tale da garantire la presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilità alloggiativa e, comunque, almeno ogni quattro anni.
4. Il bando di concorso può prevedere la riserva a favore di particolari categorie di cittadini, quali giovani coppie che abbiano contratto matrimonio da non più di due anni, anziani, invalidi, nuclei monogenitoriali con prole, per l’assegnazione di un massimo del 25 per cento degli alloggi che si rendono disponibili nel periodo di vigenza della graduatoria.
5. Nel periodo intercorrente tra la pubblicazione della graduatoria e l’emissione del successivo bando di concorso il comune ha facoltà di aggiornare la graduatoria mediante l’inserimento di nuove domande e la variazione, su istanza di parte, delle condizioni originariamente prese a riferimento per le domande già presentate. Ai fini dell’aggiornamento della graduatoria non sono valutati i mutamenti di condizione del richiedente conseguenti a trasferimenti volontari di residenza successivi alla data di pubblicazione dell’ultimo bando di concorso.
6. La graduatoria ha validità a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all’albo pretorio del comune di emissione del bando di concorso. Sino a tale data gli alloggi sono assegnati sulla base della previgente graduatoria, come aggiornata ai sensi del comma 5.
7. In assenza di richiedenti utilmente collocati in graduatoria, il comune può effettuare l’assegnazione attingendo dalle graduatorie formate su bandi di concorso emessi da altri comuni del medesimo ambito territoriale.
8. Se il comune non provvede all’emissione del bando di concorso entro i quattro anni dal precedente bando, l’aliquota massima di assegnazioni effettuabili fuori graduatoria, ai sensi dell’articolo 10, è ridotta del 50 per cento fino all’emissione del nuovo bando di concorso.
9. La Giunta regionale con il regolamento del bando di concorso e della graduatoria, da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) le forme di pubblicità, con riferimento alle modalità ed ai tempi di pubblicazione del bando di concorso, al fine di garantire l’informazione ai cittadini, compresi quelli residenti all’estero;
b) i contenuti del bando di concorso, con riferimento all’ambito territoriale di competenza, ai requisiti per la partecipazione, alle modalità ed ai termini di presentazione delle domande;
c) le modalità di formazione delle graduatorie, con riferimento alle procedure ed ai tempi inerenti all’approvazione, alla pubblicazione ed ai ricorsi.
10. L’emissione dei bandi di concorso e le funzioni esecutive concernenti l’assegnazione degli alloggi possono essere delegate dai comuni alle Agenzie territoriali per la casa (ATC), con rimborso dei costi sostenuti.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità ed oggettoArticolo 2 - Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale
Articolo 3 - Requisiti per lassegnazione
Articolo 4 - Nucleo richiedente
Articolo 5 - Procedure per lassegnazione degli alloggi
Articolo 6 - Verifica delle domande
Articolo 7 - Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie
Articolo 8 - Punteggi da attribuire ai richiedenti
Articolo 9 - Accertamento dei requisiti
Articolo 10 - Riserve
Articolo 11 - Assegnazione alle forze dellordine ed ai vigili del fuoco
Articolo 12 - Ente competente alle assegnazioni
Articolo 13 - Successione nella domanda e nellassegnazione
Articolo 14 - Cambi alloggio
Articolo 15 - Esclusione dalla graduatoria
Articolo 16 - Annullamento dellassegnazione
Articolo 17 - Decadenza
Articolo 18 - Rescissione della convenzione ed altri adempimenti dellente gestore
Articolo 19 - Canone di locazione
Articolo 20 - Fondo sociale
Articolo 21 - Riserva di alloggi per laccompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti
Articolo 22 - Autogestioni
Articolo 23 - Pagamenti spese condominiali
Articolo 24 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 25 - Ospitalità
Articolo 26 - Regolarizzazione delle assegnazioni provvisorie scadute
Articolo 27 - Sospensione e revisione delle decadenze in atto
Articolo 28 - Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale
Articolo 29 - Competenze delle ATC
Articolo 30 - Statuto
Articolo 31 - Organi delle ATC
Articolo 32 - Direttore generale
Articolo 33 - Aspettative e permessi degli amministratori delle ATC
Articolo 34 - Trattamento economico degli organi e del direttore generale delle ATC
Articolo 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATC
Articolo 36 - Bilanci
Articolo 37 - Disavanzo di gestione
Articolo 38 - Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC
Articolo 39 - Verifiche dei programmi di intervento di edilizia sociale
Articolo 40 - Controllo sullattuazione dei programmi costruttivi
Articolo 41 - Potere sostitutivo della Regione
Articolo 42 - Scioglimento degli organi di amministrazione
Articolo 43 - Disposizioni in materia di responsabilità
Articolo 44 - Commissione utenza
Articolo 45 - Piano di vendita
Articolo 46 - Vendita con la formula del riscatto o mutuo sociale
Articolo 47 - Requisiti per lacquisto
Articolo 48 - Determinazione del prezzo di vendita
Articolo 49 - Limiti al trasferimento di proprietà
Articolo 50 - Alienazione unità ad uso non abitativo
Articolo 51 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 52 - Piani di vendita ai sensi della l. 560/1993 e diritti maturati
Articolo 53 - Alienazione alloggi non assegnabili
Articolo 54 - Norme transitorie
Articolo 55 - Adempimenti
Articolo 56 - Clausola valutativa
Articolo 57 - Norma finanziaria
Articolo 58 - Abrogazioni
Allegato A - Ambiti territoriali
