Legge Regionale Piemonte 17/2/2010 n. 3
Articolo 54
Norme transitorie
Capo V- NORME TRANSITORIE E FINALI
Norme transitorie
1. L’entrata in vigore delle disposizioni di cui al capo II, limitatamente alle parti per le quali è prevista l’adozione di regolamenti attuativi, decorre dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione dei regolamenti medesimi.
2. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 2, comma 5, sono fatte salve le autorizzazioni all’esclusione dall’ambito di applicazione della disciplina inerente all’edilizia sociale concesse ai sensi della previgente normativa.
3. Le commissioni preposte alla formazione delle graduatorie per l’assegnazione degli alloggi di edilizia sociale attualmente operanti restano in carica fino alla loro naturale scadenza.
4. Le aliquote massime di assegnazioni su riserva, di cui all’articolo 10, si applicano dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Fino al 31 dicembre dell’anno di entrata in vigore della presente legge i comuni sono autorizzati ad assegnare al di fuori delle graduatorie, per far fronte a casi di emergenza abitativa, un’aliquota non eccedente il 50 per cento, arrotondata all’unità superiore, degli alloggi che si rendono disponibili su base annua; i comuni ad alta tensione abitativa sono autorizzati ad assegnare un’ulteriore aliquota non eccedente il 20 per cento degli alloggi disponibili su base annua per far fronte alla sistemazione di nuclei familiari soggetti a sfratto esecutivo.
5. L’utilizzo delle somme di cui all’articolo 7 dell’accordo di programma tra il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane già Segretariato Generale del C.E.R. e la Regione Piemonte del 19 aprile 2001 per il trasferimento delle competenze in attuazione dell’articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 in materia di conferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali è soggetto alla preventiva autorizzazione da parte della Giunta regionale, fino all’esaurimento delle medesime.
6. L’applicazione degli articoli 31 e 32 della presente legge decorre dalla legislatura regionale successiva all’entrata in vigore della presente legge.
7. Le norme di cui all’articolo 36 della presente legge si applicano dall’esercizio finanziario successivo a quello di approvazione del regolamento di cui all’articolo 38, comma 9.
8. Le commissioni tecnico-consultive operanti presso le ATC, nominate precedentemente all’entrata in vigore della presente legge, restano in carica fino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 39, comma 2.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità ed oggettoArticolo 2 - Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale
Articolo 3 - Requisiti per lassegnazione
Articolo 4 - Nucleo richiedente
Articolo 5 - Procedure per lassegnazione degli alloggi
Articolo 6 - Verifica delle domande
Articolo 7 - Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie
Articolo 8 - Punteggi da attribuire ai richiedenti
Articolo 9 - Accertamento dei requisiti
Articolo 10 - Riserve
Articolo 11 - Assegnazione alle forze dellordine ed ai vigili del fuoco
Articolo 12 - Ente competente alle assegnazioni
Articolo 13 - Successione nella domanda e nellassegnazione
Articolo 14 - Cambi alloggio
Articolo 15 - Esclusione dalla graduatoria
Articolo 16 - Annullamento dellassegnazione
Articolo 17 - Decadenza
Articolo 18 - Rescissione della convenzione ed altri adempimenti dellente gestore
Articolo 19 - Canone di locazione
Articolo 20 - Fondo sociale
Articolo 21 - Riserva di alloggi per laccompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti
Articolo 22 - Autogestioni
Articolo 23 - Pagamenti spese condominiali
Articolo 24 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 25 - Ospitalità
Articolo 26 - Regolarizzazione delle assegnazioni provvisorie scadute
Articolo 27 - Sospensione e revisione delle decadenze in atto
Articolo 28 - Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale
Articolo 29 - Competenze delle ATC
Articolo 30 - Statuto
Articolo 31 - Organi delle ATC
Articolo 32 - Direttore generale
Articolo 33 - Aspettative e permessi degli amministratori delle ATC
Articolo 34 - Trattamento economico degli organi e del direttore generale delle ATC
Articolo 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATC
Articolo 36 - Bilanci
Articolo 37 - Disavanzo di gestione
Articolo 38 - Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC
Articolo 39 - Verifiche dei programmi di intervento di edilizia sociale
Articolo 40 - Controllo sullattuazione dei programmi costruttivi
Articolo 41 - Potere sostitutivo della Regione
Articolo 42 - Scioglimento degli organi di amministrazione
Articolo 43 - Disposizioni in materia di responsabilità
Articolo 44 - Commissione utenza
Articolo 45 - Piano di vendita
Articolo 46 - Vendita con la formula del riscatto o mutuo sociale
Articolo 47 - Requisiti per lacquisto
Articolo 48 - Determinazione del prezzo di vendita
Articolo 49 - Limiti al trasferimento di proprietà
Articolo 50 - Alienazione unità ad uso non abitativo
Articolo 51 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 52 - Piani di vendita ai sensi della l. 560/1993 e diritti maturati
Articolo 53 - Alienazione alloggi non assegnabili
Articolo 54 - Norme transitorie
Articolo 55 - Adempimenti
Articolo 56 - Clausola valutativa
Articolo 57 - Norma finanziaria
Articolo 58 - Abrogazioni
Allegato A - Ambiti territoriali
