Articolo Normativa

Legge Regionale Piemonte 17/2/2010 n. 3

Norme in materia di edilizia sociale.

Articolo 38

Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC

Capo III - ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE

Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC

1. La Giunta regionale esercita le funzioni di promozione, coordinamento ed i poteri di vigilanza e controllo sugli enti attuatori e gestori di edilizia sociale. A tal fine promuove iniziative di indirizzo e di impulso nei confronti degli enti, finalizzate al conseguimento degli obiettivi individuati dalla Regione in attuazione delle leggi e dello Statuto.
2. La Giunta regionale esercita il controllo sulla gestione delle ATC, finalizzato all’accertamento della loro produttività, valendosi in particolare dei bilanci di cui all’articolo 36.
3. Sono soggetti a controllo da parte della Giunta regionale gli statuti delle ATC e la dotazione organica del personale, limitatamente alla consistenza numerica del medesimo, nonché ogni disposizione regolamentare delle ATC in ordine alla quale la Regione impartisca appositi indirizzi.
4. I collegi sindacali esercitano le funzioni di controllo generale sugli atti delle ATC che implicano impegni di bilancio, in conformità, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.
5. I collegi sindacali attestano la rispondenza dei bilanci alla contabilità dell’esercizio.
6. I collegi sindacali relazionano ai rispettivi consigli di amministrazione, con cadenza quadrimestrale, in ordine all’attività di controllo espletata.
7. I collegi sindacali forniscono dettagliate informazioni e chiarimenti in ordine agli atti esaminati ogni qualvolta venga formulata specifica richiesta in tal senso da parte della Regione.
8. È data facoltà alle ATC, compatibilmente con gli equilibri economici e gestionali, di sottoporre i bilanci al controllo di società di revisione.
9. La Giunta regionale, con il regolamento dei controlli sulle ATC da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce le procedure, le modalità ed i tempi per l’esecuzione dei controlli di competenza della Regione previsti dal presente articolo.
               

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità ed oggetto
Articolo 2 - Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale
Articolo 3 - Requisiti per l’assegnazione
Articolo 4 - Nucleo richiedente
Articolo 5 - Procedure per l’assegnazione degli alloggi
Articolo 6 - Verifica delle domande
Articolo 7 - Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie
Articolo 8 - Punteggi da attribuire ai richiedenti
Articolo 9 - Accertamento dei requisiti
Articolo 10 - Riserve
Articolo 11 - Assegnazione alle forze dell’ordine ed ai vigili del fuoco
Articolo 12 - Ente competente alle assegnazioni
Articolo 13 - Successione nella domanda e nell’assegnazione
Articolo 14 - Cambi alloggio
Articolo 15 - Esclusione dalla graduatoria
Articolo 16 - Annullamento dell’assegnazione
Articolo 17 - Decadenza
Articolo 18 - Rescissione della convenzione ed altri adempimenti dell’ente gestore
Articolo 19 - Canone di locazione
Articolo 20 - Fondo sociale
Articolo 21 - Riserva di alloggi per l’accompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti
Articolo 22 - Autogestioni
Articolo 23 - Pagamenti spese condominiali
Articolo 24 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 25 - Ospitalità
Articolo 26 - Regolarizzazione delle assegnazioni provvisorie scadute
Articolo 27 - Sospensione e revisione delle decadenze in atto
Articolo 28 - Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale
Articolo 29 - Competenze delle ATC
Articolo 30 - Statuto
Articolo 31 - Organi delle ATC
Articolo 32 - Direttore generale
Articolo 33 - Aspettative e permessi degli amministratori delle ATC
Articolo 34 - Trattamento economico degli organi e del direttore generale delle ATC
Articolo 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATC
Articolo 36 - Bilanci
Articolo 37 - Disavanzo di gestione
Articolo 38 - Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC
Articolo 39 - Verifiche dei programmi di intervento di edilizia sociale
Articolo 40 - Controllo sull’attuazione dei programmi costruttivi
Articolo 41 - Potere sostitutivo della Regione
Articolo 42 - Scioglimento degli organi di amministrazione
Articolo 43 - Disposizioni in materia di responsabilità
Articolo 44 - Commissione utenza
Articolo 45 - Piano di vendita
Articolo 46 - Vendita con la formula del riscatto o mutuo sociale
Articolo 47 - Requisiti per l’acquisto
Articolo 48 - Determinazione del prezzo di vendita
Articolo 49 - Limiti al trasferimento di proprietà
Articolo 50 - Alienazione unità ad uso non abitativo
Articolo 51 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 52 - Piani di vendita ai sensi della l. 560/1993 e diritti maturati
Articolo 53 - Alienazione alloggi non assegnabili
Articolo 54 - Norme transitorie
Articolo 55 - Adempimenti
Articolo 56 - Clausola valutativa
Articolo 57 - Norma finanziaria
Articolo 58 - Abrogazioni
Allegato A - Ambiti territoriali

Sorry. No data so far.