Legge Regionale Piemonte 17/2/2010 n. 3
Articolo 8
Punteggi da attribuire ai richiedenti
Capo II - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE E CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE
Punteggi da attribuire ai richiedenti
1. Al fine della formazione delle graduatorie, la Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell’inquilinato e confederali ed acquisito il parere della competente Commissione consiliare, con il regolamento dei punteggi da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, stabilisce i punteggi da attribuire ai richiedenti, in relazione alle seguenti condizioni sociali, economiche e abitative:
a) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente da almeno due anni in baracche, stalle, seminterrati, centri di raccolta, dormitori pubblici o comunque in ogni altro locale procurato a titolo temporaneo dagli organi preposti all’assistenza pubblica o in altri locali impropriamente adibiti ad abitazione e privi di servizi igienici propri regolamentari, quali soffitte e simili;
b) richiedenti che devono lasciare strutture penitenziarie, altre strutture ospitanti o famiglie affidatarie per raggiunti limiti di età, conclusione del programma terapeutico, scadenza dei termini previsti da convenzioni per la permanenza in locali concessi a titolo temporaneo;
c) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti uno o più soggetti con anzianità di contribuzione nella gestione case per i lavoratori (GESCAL);
d) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio il cui stato, certificato dal comune, sia considerato scadente. Per alloggio scadente si intende l’unità immobiliare che non dispone di impianto elettrico o di impianto idrico con acqua corrente nella cucina e nei servizi o che non dispone di servizi igienici privati o che dispone di servizi igienici comuni a più unità immobiliari. Per alloggio scadente si intende altresì l’immobile in cui risultano in scadenti condizioni almeno quattro dei seguenti elementi, dei quali tre devono essere propri dell’unità immobiliare:
1) elementi propri dell’unità immobiliare:
1.1) pavimenti;
1.2) pareti e soffitti;
1.3) infissi;
1.4) impianto elettrico;
1.5) impianto idrico e servizi igienico-sanitari;
1.6) impianto di riscaldamento;
2) elementi comuni:
2.1) accessi, scale e ascensore;
2.2) facciate, coperture e parti comuni in genere;
e) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio privo di servizio igienico completo o provvisto di servizio igienico esterno all’abitazione o in comune con altre famiglie. Per servizio igienico incompleto si intende quello non composto di wc, lavabo e doccia o vasca;
f) richiedenti che abitano con il nucleo richiedente in alloggio non adeguato per dimensioni;
g) richiedenti che abitano da almeno due anni con il nucleo richiedente, composto da almeno due unità, in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, anche essi composti da almeno due unità;
h) richiedenti con ISEE di entità inferiore, rispettivamente, al 30, al 50 ed al 70 per cento del limite di accesso;
i) richiedenti che debbono abbandonare l’alloggio:
1) in quanto fruenti di alloggio di servizio, per collocamento in quiescenza, per trasferimento di ufficio, per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro;
2) a seguito di ordinanze di sgombero o per motivi di pubblica utilità o per esigenze di risanamento edilizio, risultanti da provvedimenti emessi dall’autorità competente non oltre tre anni prima della data del bando di concorso;
3) a seguito di sentenza esecutiva di sfratto;
4) a seguito di monitoria di sgombero conseguente a sentenza esecutiva di sfratto;
l) richiedenti che hanno superato il sessantacinquesimo anno di età, vivono soli o in coppia quali coniugi o conviventi more uxorio, entrambi non esercitanti alcuna attività lavorativa, anche se con uno o più minori a carico;
m) richiedenti che contraggono matrimonio entro la data di scadenza del bando di concorso o che lo hanno contratto non oltre due anni prima della data di pubblicazione del bando stesso;
n) richiedenti nel cui nucleo richiedente sono presenti invalidi con grado di invalidità almeno pari al 67 per cento, malati di Aids conclamato, minori o anziani con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri dell’età, anche in relazione all’anzianità ed alla presenza di barriere architettoniche;
o) cittadini italiani emigrati all’estero, che rientrano in Italia per stabilirvi la loro residenza;
p) profughi rimpatriati da non oltre un quinquennio e che non svolgono attività lavorativa e stranieri che hanno ottenuto lo status di rifugiato;
q) nuclei richiedenti composti da almeno cinque persone;
r) richiedenti già inseriti in precedenti graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia sociale;
s) richiedenti titolari di pensione o assegno sociale;
t) coniuge superstite o figlio di appartenente alle forze dell’ordine, alle forze armate, ai vigili del fuoco, ad altra pubblica amministrazione, deceduto per motivi di servizio, nonché coniuge superstite o figlio di caduti sul lavoro.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità ed oggettoArticolo 2 - Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale
Articolo 3 - Requisiti per lassegnazione
Articolo 4 - Nucleo richiedente
Articolo 5 - Procedure per lassegnazione degli alloggi
Articolo 6 - Verifica delle domande
Articolo 7 - Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie
Articolo 8 - Punteggi da attribuire ai richiedenti
Articolo 9 - Accertamento dei requisiti
Articolo 10 - Riserve
Articolo 11 - Assegnazione alle forze dellordine ed ai vigili del fuoco
Articolo 12 - Ente competente alle assegnazioni
Articolo 13 - Successione nella domanda e nellassegnazione
Articolo 14 - Cambi alloggio
Articolo 15 - Esclusione dalla graduatoria
Articolo 16 - Annullamento dellassegnazione
Articolo 17 - Decadenza
Articolo 18 - Rescissione della convenzione ed altri adempimenti dellente gestore
Articolo 19 - Canone di locazione
Articolo 20 - Fondo sociale
Articolo 21 - Riserva di alloggi per laccompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti
Articolo 22 - Autogestioni
Articolo 23 - Pagamenti spese condominiali
Articolo 24 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 25 - Ospitalità
Articolo 26 - Regolarizzazione delle assegnazioni provvisorie scadute
Articolo 27 - Sospensione e revisione delle decadenze in atto
Articolo 28 - Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale
Articolo 29 - Competenze delle ATC
Articolo 30 - Statuto
Articolo 31 - Organi delle ATC
Articolo 32 - Direttore generale
Articolo 33 - Aspettative e permessi degli amministratori delle ATC
Articolo 34 - Trattamento economico degli organi e del direttore generale delle ATC
Articolo 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATC
Articolo 36 - Bilanci
Articolo 37 - Disavanzo di gestione
Articolo 38 - Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC
Articolo 39 - Verifiche dei programmi di intervento di edilizia sociale
Articolo 40 - Controllo sullattuazione dei programmi costruttivi
Articolo 41 - Potere sostitutivo della Regione
Articolo 42 - Scioglimento degli organi di amministrazione
Articolo 43 - Disposizioni in materia di responsabilità
Articolo 44 - Commissione utenza
Articolo 45 - Piano di vendita
Articolo 46 - Vendita con la formula del riscatto o mutuo sociale
Articolo 47 - Requisiti per lacquisto
Articolo 48 - Determinazione del prezzo di vendita
Articolo 49 - Limiti al trasferimento di proprietà
Articolo 50 - Alienazione unità ad uso non abitativo
Articolo 51 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 52 - Piani di vendita ai sensi della l. 560/1993 e diritti maturati
Articolo 53 - Alienazione alloggi non assegnabili
Articolo 54 - Norme transitorie
Articolo 55 - Adempimenti
Articolo 56 - Clausola valutativa
Articolo 57 - Norma finanziaria
Articolo 58 - Abrogazioni
Allegato A - Ambiti territoriali
