Legge Regionale Piemonte 17/2/2010 n. 3
Articolo 2
Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI
Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale
1. La presente legge si applica agli alloggi sociali:
a) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;
b) acquistati, realizzati o recuperati da enti pubblici non economici per le finalità proprie dell’edilizia sociale;
c) acquistati, realizzati o recuperati con i proventi delle alienazioni operate ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), ed ai sensi del capo IV.
2. Le presenti norme si applicano, inoltre, agli alloggi acquistati, realizzati o recuperati ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629 (Dilazione dell’esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso di abitazione e provvedimenti urgenti per l’edilizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n.
25, dell’articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l’edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, dell’articolo 4 del decreto- legge 7 febbraio 1985, n. 12 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118 e dell’articolo 5 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708 (Misure urgenti per fronteggiare l’eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899.
3. Sono esclusi dall’applicazione della presente legge gli alloggi:
a) realizzati o recuperati con programmi di edilizia agevolata o convenzionata;
b) di servizio, ossia quelli per i quali la normativa vigente prevede la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza contratto di locazione;
c) di proprietà degli enti pubblici previdenziali, purché non realizzati o recuperati a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato o della Regione;
d) costruiti per i profughi con i finanziamenti di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137 (Assistenza a favore dei profughi).
4. Sono altresì esclusi dall’applicazione della presente legge, limitatamente alla procedura di assegnazione, gli alloggi sottoposti ad interventi di recupero, qualora riassegnati ai precedenti occupanti, purchè in possesso dei requisiti per la permanenza nell’edilizia sociale.
5. La Giunta regionale con il regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, da approvare entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, individua gli alloggi che possono altresì essere esclusi dall’applicazione della presente legge, nell’ambito delle seguenti tipologie:
a) alloggi che, per modalità di acquisizione, destinazione funzionale o per particolari caratteri di pregio storico o artistico, non sono utilizzabili per i fini propri dell’edilizia sociale;
b) alloggi utilizzabili per finalità socialmente rilevanti;
c) alloggi di proprietà degli enti pubblici non economici non realizzati o recuperati con fondi dello Stato o della Regione e destinati a soddisfare fasce di reddito superiori a quelle per l’accesso all’edilizia sociale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità ed oggettoArticolo 2 - Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale
Articolo 3 - Requisiti per lassegnazione
Articolo 4 - Nucleo richiedente
Articolo 5 - Procedure per lassegnazione degli alloggi
Articolo 6 - Verifica delle domande
Articolo 7 - Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie
Articolo 8 - Punteggi da attribuire ai richiedenti
Articolo 9 - Accertamento dei requisiti
Articolo 10 - Riserve
Articolo 11 - Assegnazione alle forze dellordine ed ai vigili del fuoco
Articolo 12 - Ente competente alle assegnazioni
Articolo 13 - Successione nella domanda e nellassegnazione
Articolo 14 - Cambi alloggio
Articolo 15 - Esclusione dalla graduatoria
Articolo 16 - Annullamento dellassegnazione
Articolo 17 - Decadenza
Articolo 18 - Rescissione della convenzione ed altri adempimenti dellente gestore
Articolo 19 - Canone di locazione
Articolo 20 - Fondo sociale
Articolo 21 - Riserva di alloggi per laccompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti
Articolo 22 - Autogestioni
Articolo 23 - Pagamenti spese condominiali
Articolo 24 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 25 - Ospitalità
Articolo 26 - Regolarizzazione delle assegnazioni provvisorie scadute
Articolo 27 - Sospensione e revisione delle decadenze in atto
Articolo 28 - Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale
Articolo 29 - Competenze delle ATC
Articolo 30 - Statuto
Articolo 31 - Organi delle ATC
Articolo 32 - Direttore generale
Articolo 33 - Aspettative e permessi degli amministratori delle ATC
Articolo 34 - Trattamento economico degli organi e del direttore generale delle ATC
Articolo 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATC
Articolo 36 - Bilanci
Articolo 37 - Disavanzo di gestione
Articolo 38 - Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC
Articolo 39 - Verifiche dei programmi di intervento di edilizia sociale
Articolo 40 - Controllo sullattuazione dei programmi costruttivi
Articolo 41 - Potere sostitutivo della Regione
Articolo 42 - Scioglimento degli organi di amministrazione
Articolo 43 - Disposizioni in materia di responsabilità
Articolo 44 - Commissione utenza
Articolo 45 - Piano di vendita
Articolo 46 - Vendita con la formula del riscatto o mutuo sociale
Articolo 47 - Requisiti per lacquisto
Articolo 48 - Determinazione del prezzo di vendita
Articolo 49 - Limiti al trasferimento di proprietà
Articolo 50 - Alienazione unità ad uso non abitativo
Articolo 51 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 52 - Piani di vendita ai sensi della l. 560/1993 e diritti maturati
Articolo 53 - Alienazione alloggi non assegnabili
Articolo 54 - Norme transitorie
Articolo 55 - Adempimenti
Articolo 56 - Clausola valutativa
Articolo 57 - Norma finanziaria
Articolo 58 - Abrogazioni
Allegato A - Ambiti territoriali
