Legge Regionale Piemonte 17/2/2010 n. 3
Articolo 27
Sospensione e revisione delle decadenze in atto
Capo II - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE E CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE
Sospensione e revisione delle decadenze in atto
1. I procedimenti di decadenza in essere al momento dell’entrata in vigore della presente legge sono sospesi sino all’adozione dei regolamenti attuativi della medesima.
2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti di decadenza conseguenti a:
a) cessione, in tutto o in parte, dell’alloggio a terzi;
b) trasferimento volontario della residenza o abbandono dell’alloggio;
c) uso dell’alloggio per scopi illeciti od immorali;
d) violazione grave e ripetuta del regolamento, comunque denominato, disciplinante l’uso degli alloggi;
e) morosità colpevole, salvo che l’assegnatario non si trovi al momento dell’entrata in vigore della presente legge nelle condizioni di morosità incolpevole, come definita con il regolamento di cui all’articolo 19, comma 2.
3. L’ente gestore provvede alla verifica, in capo agli assegnatari destinatari di provvedimento di decadenza sospeso ai sensi del comma 1, del possesso dei requisiti per la permanenza previsti dalla presente legge e dai regolamenti attuativi. In presenza di possesso dei requisiti il procedimento di decadenza viene definitivamente annullato; in caso contrario viene portato a termine con le procedure di cui all’articolo 17.
4. Gli assegnatari che fruiscano dell’annullamento del procedimento di decadenza sono comunque tenuti al pagamento delle morosità pregresse da loro eventualmente accumulate, in forma rateizzata e al netto degli interessi, delle spese legali e di ogni altro onere accessorio.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità ed oggettoArticolo 2 - Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale
Articolo 3 - Requisiti per lassegnazione
Articolo 4 - Nucleo richiedente
Articolo 5 - Procedure per lassegnazione degli alloggi
Articolo 6 - Verifica delle domande
Articolo 7 - Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie
Articolo 8 - Punteggi da attribuire ai richiedenti
Articolo 9 - Accertamento dei requisiti
Articolo 10 - Riserve
Articolo 11 - Assegnazione alle forze dellordine ed ai vigili del fuoco
Articolo 12 - Ente competente alle assegnazioni
Articolo 13 - Successione nella domanda e nellassegnazione
Articolo 14 - Cambi alloggio
Articolo 15 - Esclusione dalla graduatoria
Articolo 16 - Annullamento dellassegnazione
Articolo 17 - Decadenza
Articolo 18 - Rescissione della convenzione ed altri adempimenti dellente gestore
Articolo 19 - Canone di locazione
Articolo 20 - Fondo sociale
Articolo 21 - Riserva di alloggi per laccompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti
Articolo 22 - Autogestioni
Articolo 23 - Pagamenti spese condominiali
Articolo 24 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 25 - Ospitalità
Articolo 26 - Regolarizzazione delle assegnazioni provvisorie scadute
Articolo 27 - Sospensione e revisione delle decadenze in atto
Articolo 28 - Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale
Articolo 29 - Competenze delle ATC
Articolo 30 - Statuto
Articolo 31 - Organi delle ATC
Articolo 32 - Direttore generale
Articolo 33 - Aspettative e permessi degli amministratori delle ATC
Articolo 34 - Trattamento economico degli organi e del direttore generale delle ATC
Articolo 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATC
Articolo 36 - Bilanci
Articolo 37 - Disavanzo di gestione
Articolo 38 - Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC
Articolo 39 - Verifiche dei programmi di intervento di edilizia sociale
Articolo 40 - Controllo sullattuazione dei programmi costruttivi
Articolo 41 - Potere sostitutivo della Regione
Articolo 42 - Scioglimento degli organi di amministrazione
Articolo 43 - Disposizioni in materia di responsabilità
Articolo 44 - Commissione utenza
Articolo 45 - Piano di vendita
Articolo 46 - Vendita con la formula del riscatto o mutuo sociale
Articolo 47 - Requisiti per lacquisto
Articolo 48 - Determinazione del prezzo di vendita
Articolo 49 - Limiti al trasferimento di proprietà
Articolo 50 - Alienazione unità ad uso non abitativo
Articolo 51 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 52 - Piani di vendita ai sensi della l. 560/1993 e diritti maturati
Articolo 53 - Alienazione alloggi non assegnabili
Articolo 54 - Norme transitorie
Articolo 55 - Adempimenti
Articolo 56 - Clausola valutativa
Articolo 57 - Norma finanziaria
Articolo 58 - Abrogazioni
Allegato A - Ambiti territoriali
