Legge Regionale Piemonte 17/2/2010 n. 3
Articolo 17
Decadenza
Capo II - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE E CALCOLO DEL CANONE DI LOCAZIONE
Decadenza
1. L’assegnatario decade dal titolo a mantenere l’alloggio condotto in locazione se, successivamente alla stipula della convenzione di locazione:
a) non occupa l’alloggio entro sessanta giorni dalla stipula della convenzione, salva la dimostrazione di un legittimo impedimento;
b) perde uno o più dei requisiti di cui all’articolo 3, fatta eccezione per il requisito di cui all’articolo 3, comma 1, lettera i), nei limiti indicati nel regolamento di cui all’articolo 19, comma 2;
c) trasferisce volontariamente altrove la residenza o abbandona volontariamente l’alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione dell’ente gestore;
d) si rende moroso per un periodo superiore a tre mesi, salvo che la morosità non sia riconosciuta incolpevole, secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 19, comma 2;
e) non produce, nonostante apposita diffida, la documentazione richiesta per il censimento di cui all’articolo 3, comma 5, salvo che la mancata o incompleta produzione di documentazione sia involontaria, in quanto dipendente da particolari condizioni dell’assegnatario, quali invalidità, anzianità, analfabetismo o altre particolari gravi cause.
2. Il comune, su segnalazione dell’ente gestore e previa acquisizione del parere della Commissione di cui all’articolo 7 limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1, lettera b), dispone la decadenza di cui al comma 1 che comporta la rescissione della convenzione di locazione.
3. La Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali dell’inquilinato, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 5, disciplina le procedure e le modalità di pronunciamento della decadenza.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità ed oggettoArticolo 2 - Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale
Articolo 3 - Requisiti per lassegnazione
Articolo 4 - Nucleo richiedente
Articolo 5 - Procedure per lassegnazione degli alloggi
Articolo 6 - Verifica delle domande
Articolo 7 - Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie
Articolo 8 - Punteggi da attribuire ai richiedenti
Articolo 9 - Accertamento dei requisiti
Articolo 10 - Riserve
Articolo 11 - Assegnazione alle forze dellordine ed ai vigili del fuoco
Articolo 12 - Ente competente alle assegnazioni
Articolo 13 - Successione nella domanda e nellassegnazione
Articolo 14 - Cambi alloggio
Articolo 15 - Esclusione dalla graduatoria
Articolo 16 - Annullamento dellassegnazione
Articolo 17 - Decadenza
Articolo 18 - Rescissione della convenzione ed altri adempimenti dellente gestore
Articolo 19 - Canone di locazione
Articolo 20 - Fondo sociale
Articolo 21 - Riserva di alloggi per laccompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti
Articolo 22 - Autogestioni
Articolo 23 - Pagamenti spese condominiali
Articolo 24 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 25 - Ospitalità
Articolo 26 - Regolarizzazione delle assegnazioni provvisorie scadute
Articolo 27 - Sospensione e revisione delle decadenze in atto
Articolo 28 - Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale
Articolo 29 - Competenze delle ATC
Articolo 30 - Statuto
Articolo 31 - Organi delle ATC
Articolo 32 - Direttore generale
Articolo 33 - Aspettative e permessi degli amministratori delle ATC
Articolo 34 - Trattamento economico degli organi e del direttore generale delle ATC
Articolo 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATC
Articolo 36 - Bilanci
Articolo 37 - Disavanzo di gestione
Articolo 38 - Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC
Articolo 39 - Verifiche dei programmi di intervento di edilizia sociale
Articolo 40 - Controllo sullattuazione dei programmi costruttivi
Articolo 41 - Potere sostitutivo della Regione
Articolo 42 - Scioglimento degli organi di amministrazione
Articolo 43 - Disposizioni in materia di responsabilità
Articolo 44 - Commissione utenza
Articolo 45 - Piano di vendita
Articolo 46 - Vendita con la formula del riscatto o mutuo sociale
Articolo 47 - Requisiti per lacquisto
Articolo 48 - Determinazione del prezzo di vendita
Articolo 49 - Limiti al trasferimento di proprietà
Articolo 50 - Alienazione unità ad uso non abitativo
Articolo 51 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 52 - Piani di vendita ai sensi della l. 560/1993 e diritti maturati
Articolo 53 - Alienazione alloggi non assegnabili
Articolo 54 - Norme transitorie
Articolo 55 - Adempimenti
Articolo 56 - Clausola valutativa
Articolo 57 - Norma finanziaria
Articolo 58 - Abrogazioni
Allegato A - Ambiti territoriali
