Legge Regionale Piemonte 17/2/2010 n. 3
Articolo 28
Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale
Capo III - ORDINAMENTO DEGLI ENTI OPERANTI IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE
Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale
1. Sono enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale le ATC preesistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che sono confermate nella medesima natura giuridica e continuano ad esercitare le funzioni loro già attribuite, come integrate dai disposti della presente legge.
2. Le ATC sono enti pubblici di servizio, non economici, ausiliari della Regione, con competenza estesa al territorio delle rispettive province o, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) delle aree diversamente individuate con deliberazione del Consiglio regionale.
3. Il Consiglio regionale, su richiesta di ogni singola ATC, può autorizzarne con deliberazione la trasformazione in ente pubblico economico, disciplinandone, in deroga a quanto previsto dalla presente legge, i conseguenti aspetti organizzativi e contabili. Data la natura pubblica degli enti trasformati, l’accesso continua ad avvenire tramite concorso. Per i dipendenti delle ATC in servizio alla data della trasformazione, ove con questa sia previsto un diverso contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), il passaggio deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:
a) garanzia della mobilità nel comparto pubblico senza limiti temporali, secondo un inquadramento contrattuale equivalente a quello posseduto al momento della trasformazione;
b) in caso di mobilità verso aziende costituite in forma societaria da enti pubblici, il passaggio deve garantire un livello contrattuale almeno uguale o livello analogo in caso sia previsto un diverso CCNL a quello in cui il dipendente risulta inquadrato al momento della mobilità.
4. L’ATC di Novara, il cui ambito di competenza si estende anche al territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, provvede all’apertura ed alla gestione di uno sportello con sede nella Provincia del Verbano Cusio Ossola, al fine di garantire ai propri assegnatari residenti in tale provincia servizi di gestione e di manutenzione ordinaria del patrimonio di edilizia sociale.
5. Le ATC sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa e contabile.
6. I comuni ed i loro consorzi, oltre alle ATC, sono enti attuatori degli interventi di edilizia sociale.
7. Gli enti pubblici diversi dalle ATC si avvalgono di norma delle ATC per la gestione del patrimonio di edilizia sociale di loro proprietà.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Finalità ed oggettoArticolo 2 - Ambito di applicazione e definizione di alloggio sociale
Articolo 3 - Requisiti per lassegnazione
Articolo 4 - Nucleo richiedente
Articolo 5 - Procedure per lassegnazione degli alloggi
Articolo 6 - Verifica delle domande
Articolo 7 - Commissioni preposte alla formazione delle graduatorie
Articolo 8 - Punteggi da attribuire ai richiedenti
Articolo 9 - Accertamento dei requisiti
Articolo 10 - Riserve
Articolo 11 - Assegnazione alle forze dellordine ed ai vigili del fuoco
Articolo 12 - Ente competente alle assegnazioni
Articolo 13 - Successione nella domanda e nellassegnazione
Articolo 14 - Cambi alloggio
Articolo 15 - Esclusione dalla graduatoria
Articolo 16 - Annullamento dellassegnazione
Articolo 17 - Decadenza
Articolo 18 - Rescissione della convenzione ed altri adempimenti dellente gestore
Articolo 19 - Canone di locazione
Articolo 20 - Fondo sociale
Articolo 21 - Riserva di alloggi per laccompagnamento sociale, la custodia sociale e la mediazione dei conflitti
Articolo 22 - Autogestioni
Articolo 23 - Pagamenti spese condominiali
Articolo 24 - Alloggi in amministrazione condominiale
Articolo 25 - Ospitalità
Articolo 26 - Regolarizzazione delle assegnazioni provvisorie scadute
Articolo 27 - Sospensione e revisione delle decadenze in atto
Articolo 28 - Enti attuatori e gestori del patrimonio di edilizia sociale
Articolo 29 - Competenze delle ATC
Articolo 30 - Statuto
Articolo 31 - Organi delle ATC
Articolo 32 - Direttore generale
Articolo 33 - Aspettative e permessi degli amministratori delle ATC
Articolo 34 - Trattamento economico degli organi e del direttore generale delle ATC
Articolo 35 - Stato giuridico e trattamento economico del personale delle ATC
Articolo 36 - Bilanci
Articolo 37 - Disavanzo di gestione
Articolo 38 - Controllo sugli atti e sulla gestione delle ATC
Articolo 39 - Verifiche dei programmi di intervento di edilizia sociale
Articolo 40 - Controllo sullattuazione dei programmi costruttivi
Articolo 41 - Potere sostitutivo della Regione
Articolo 42 - Scioglimento degli organi di amministrazione
Articolo 43 - Disposizioni in materia di responsabilità
Articolo 44 - Commissione utenza
Articolo 45 - Piano di vendita
Articolo 46 - Vendita con la formula del riscatto o mutuo sociale
Articolo 47 - Requisiti per lacquisto
Articolo 48 - Determinazione del prezzo di vendita
Articolo 49 - Limiti al trasferimento di proprietà
Articolo 50 - Alienazione unità ad uso non abitativo
Articolo 51 - Gestione e reimpiego dei proventi
Articolo 52 - Piani di vendita ai sensi della l. 560/1993 e diritti maturati
Articolo 53 - Alienazione alloggi non assegnabili
Articolo 54 - Norme transitorie
Articolo 55 - Adempimenti
Articolo 56 - Clausola valutativa
Articolo 57 - Norma finanziaria
Articolo 58 - Abrogazioni
Allegato A - Ambiti territoriali
