Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 4/6/2009 n. 11
Articolo 31
Entrata in vigore
Capo IX - Disposizioni finali
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara’ pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Data a Trieste, addi’ 4 giugno 2009.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubblicheArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale 13/2005
Articolo 3 - Disposizioni in materia di tariffe dellautorizzazione integrata ambientale
Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale 17/2008 e alla legge regionale 30/2007
Articolo 5 - Interpretazione autentica dellarticolo 161 della legge regionale 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche
Articolo 6 - Finalita e ambito di applicazione
Articolo 7 - Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita e della logistica
Articolo 8 - Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione
Articolo 9 - Opere strategiche puntuali
Articolo 10 - Procedure di accelerazione straordinarie
Articolo 11 - Modifica dellarticolo 5 della legge regionale 1/2007
Articolo 12 - Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile
Articolo 13 - Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile
Articolo 14 - Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi
Articolo 28 - Norme in materia di edilizia residenziale
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 10 della legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 31 - Entrata in vigore
