Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 4/6/2009 n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici

Articolo 7

Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita’ e della logistica

Capo II - Norme in materia di accelerazione delle procedure  per la realizzazione di opere strategiche di interesse regionale

Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita’ e della logistica

1. Gli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti, oltre a produrre gli effetti di cui all’articolo 3 bis, comma 2, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita’), prevalgono dalla data di efficacia degli stessi sulle previsioni dello strumento urbanistico generale comunale e sui piani di cui al capo II della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attivita’ edilizia e del paesaggio), anche nelle more del loro recepimento nello strumento di pianificazione generale regionale.
2. A decorrere dalla data di efficacia degli atti di pianificazione di cui al comma 1 e’ sospesa ogni determinazione comunale sulle domande di rilascio dei titoli abilitativi edilizi che siano in contrasto con le previsioni degli atti di pianificazione stessi, limitatamente alle aree individuate per la realizzazione delle opere medesime, per il periodo massimo di tre anni.
3. Il Comune adegua il proprio strumento di pianificazione generale, territoriale e urbanistica agli atti di pianificazione di cui al comma 1 entro centoventi giorni dalla data di efficacia degli stessi.
4. La Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, esercita il potere sostitutivo sul Comune, nel caso in cui vi sia una accertata e persistente inattivita’ nell’esercizio delle funzioni pianificatorie rese obbligatorie in forza della presente legge.
5. Ai fini di cui al comma 4 la Giunta regionale assegna all’ente inadempiente, mediante diffida, un congruo termine per provvedere, comunque non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d’urgenza. Decorso inutilmente tale termine e sentito il Comune interessato, gli atti sono posti in essere in via sostitutiva dalla Regione, anche attraverso la nomina di un commissario.
6. L’approvazione del progetto preliminare di opere dichiarate di interesse strategico costituisce, ove necessario, variante allo strumento urbanistico comunale dalla data della notifica dell’approvazione stessa al Comune territorialmente interessato.
7. Il progetto definitivo delle medesime opere e’ approvato a seguito della determinazione favorevole della conferenza di servizi, resa con le modalita’ di cui agli articoli 22 e seguenti della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L’approvazione del progetto definitivo costituisce accertamento di conformita’ urbanistica e comporta la dichiarazione di pubblica utilita’ dei relativi lavori.
8. La pubblicazione del progetto dell’atto di pianificazione di cui al comma 1, disposta nel rispetto delle norme di settore e integrata dall’affissione all’Albo del Comune interessato e dalla pubblicazione sul sito internet della Regione, assolve agli adempimenti di pubblicita’ previsti dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001.
9. Ferme restando le disposizioni normative a tutela della concorrenza, sono ridotti del 50 per cento i termini previsti dai singoli procedimenti di competenza della Regione e degli Enti locali correlati alla realizzazione delle opere strategiche regionali.
10. Nelle more dell’efficacia degli atti di pianificazione del Sistema dei trasporti i Comuni possono variare lo strumento urbanistico generale per adeguarlo alle previsioni del Sistema infrastrutturale dei trasporti contenute nel Piano urbanistico regionale generale (PURG) e nelle sue varianti, nonche’ all’intesa Stato-Regione Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attivita’ produttive).

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale 13/2005
Articolo 3 - Disposizioni in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale
Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale 17/2008 e alla legge regionale 30/2007
Articolo 5 - Interpretazione autentica dell’articolo 161 della legge regionale 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche
Articolo 6 - Finalita’ e ambito di applicazione
Articolo 7 - Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita’ e della logistica
Articolo 8 - Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione
Articolo 9 - Opere strategiche puntuali
Articolo 10 - Procedure di accelerazione straordinarie
Articolo 11 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 1/2007
Articolo 12 - Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile
Articolo 13 - Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile
Articolo 14 - Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi
Articolo 28 - Norme in materia di edilizia residenziale
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 31 - Entrata in vigore