Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 4/6/2009 n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici

Articolo 6

Finalita’ e ambito di applicazione

Capo II - Norme in materia di accelerazione delle procedure  per la realizzazione di opere strategiche di interesse regionale

Finalita’ e ambito di applicazione

1. Le norme del presente capo hanno lo scopo di accelerare la realizzazione di opere regionali di interesse strategico, nonche’ di dotare la Regione di strumenti che ne facilitino la realizzazione.
2. Fino al completamento della riforma urbanistica e all’entrata in vigore del nuovo strumento di pianificazione generale regionale, la Regione dichiara l’interesse strategico delle opere regionali relative alle infrastrutture di trasporto, della mobilita’ e della logistica, nonche’ di quelle previste in piani o programmi di settore oppure di interventi singoli con le modalita’ e per gli effetti delle disposizioni che seguono.
3. La Giunta regionale, ai fini e per gli effetti del comma 2, approva in via preliminare l’elenco delle opere per le quali intende dichiarare l’interesse strategico entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge e lo sottopone al Consiglio delle Autonomie locali per l’intesa di cui all’articolo 36 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia), e alla competente Commissione consiliare per l’acquisizione del parere vincolante da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine si prescinde dal parere. Acquisiti gli atti d’intesa e il parere della Commissione consiliare, la Giunta regionale approva in via definitiva l’elenco delle opere d’interesse strategico.

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale 13/2005
Articolo 3 - Disposizioni in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale
Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale 17/2008 e alla legge regionale 30/2007
Articolo 5 - Interpretazione autentica dell’articolo 161 della legge regionale 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche
Articolo 6 - Finalita’ e ambito di applicazione
Articolo 7 - Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita’ e della logistica
Articolo 8 - Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione
Articolo 9 - Opere strategiche puntuali
Articolo 10 - Procedure di accelerazione straordinarie
Articolo 11 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 1/2007
Articolo 12 - Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile
Articolo 13 - Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile
Articolo 14 - Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi
Articolo 28 - Norme in materia di edilizia residenziale
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 31 - Entrata in vigore