Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 4/6/2009 n. 11
Articolo 2
Modifiche alla legge regionale 13/2005
Capo I - Accelerazione della realizzazione di opere pubbliche
Modifiche alla legge regionale 13/2005
1. Alla legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integrato e individuazione degli ambiti territoriali ottimali in attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36 <<Disposizioni in materia di risorse idriche>>), sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 13 dell’articolo 11 e’ inserito il seguente:
<<13 bis. Nelle more di applicazione dell’articolo 28 e comunque entro il 31 dicembre 2010, puo’ essere disposto il trasferimento di personale alle Autorita’ d’ambito da parte delle Province, dei Comuni e dei Consorzi di bonifica di cui le stesse Autorita’ si sono avvalse per l’espletamento delle loro funzioni. In tale ipotesi deve essere assicurato al personale trasferito il mantenimento della qualifica professionale e del livello di inquadramento corrispondente a quello posseduto al momento del trasferimento.>>;
b) dopo il comma 2 dell’articolo 12 e’ inserito il seguente:
<<2 bis. Le Autorita’ d’ambito sono autorita’ espropriante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’), e del decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 302 (Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita’), e successive modifiche, per la realizzazione delle opere pubbliche previste nei loro programmi di intervento di cui al comma 2. Per tali opere le funzioni di autorita’ espropriante possono essere delegate dall’Autorita’ ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale cosi’ come previsto dall’articolo 6, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001. Per tali opere la dichiarazione di pubblica utilita’ disposta ai sensi dell’articolo 67 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, puo’ essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all’esproprio. In tal caso l’approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante allo strumento urbanistico senza la necessita’ dell’approvazione regionale. Fermo restando quanto previsto dal Capo IV del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, cosi’ come modificato dal decreto legislativo 302/2002, le comunicazioni e le notifiche in esso previste possono essere effettuate mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con eccezione di quanto previsto all’articolo 23, comma 1, lettera g), del medesimo decreto, in ordine all’obbligo della notifica al proprietario del decreto di esproprio nelle forme degli atti processuali civili.>>;
c) dopo il comma 5 dell’articolo 24 e’ inserito il seguente:
<<5 bis. Le Autorita’ d’ambito, limitatamente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita’ previste nei loro programmi di intervento di cui all’articolo 12, comma 2, possono indire Conferenze di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche. I compiti di cui al presente comma possono essere delegati dalle Autorita’ ai soggetti gestori di ciascun ambito territoriale ottimale.>>.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubblicheArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale 13/2005
Articolo 3 - Disposizioni in materia di tariffe dellautorizzazione integrata ambientale
Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale 17/2008 e alla legge regionale 30/2007
Articolo 5 - Interpretazione autentica dellarticolo 161 della legge regionale 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche
Articolo 6 - Finalita e ambito di applicazione
Articolo 7 - Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita e della logistica
Articolo 8 - Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione
Articolo 9 - Opere strategiche puntuali
Articolo 10 - Procedure di accelerazione straordinarie
Articolo 11 - Modifica dellarticolo 5 della legge regionale 1/2007
Articolo 12 - Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile
Articolo 13 - Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile
Articolo 14 - Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi
Articolo 28 - Norme in materia di edilizia residenziale
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 10 della legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 31 - Entrata in vigore