Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 4/6/2009 n. 11
Articolo 5
Interpretazione autentica dellarticolo 161 della legge regionale 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche
Capo I - Accelerazione della realizzazione di opere pubbliche
Interpretazione autentica dell’articolo 161 della legge regionale 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche
1. In via di interpretazione autentica dell’articolo 161, comma 1, della legge regionale 2/2002, l’Amministrazione regionale e’ autorizzata a concedere contributi anche a favore di altri enti a carattere privato diversi dalle associazioni senza fine di lucro, ma che appartengono alla categoria delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale (ONLUS), cosi’ come definite dall’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilita’ sociale), e purche’ l’investimento proposto persegua la finalita’ dell’accrescimento del patrimonio pubblico.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unita’ di bilancio 1.3.2.1020 e al capitolo 9273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione dopo le parole <<di associazioni senza fini di lucro>> sono aggiunte le seguenti: <<nonche’ di altri enti a carattere privato che appartengono alla categoria delle ONLUS>>.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubblicheArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale 13/2005
Articolo 3 - Disposizioni in materia di tariffe dellautorizzazione integrata ambientale
Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale 17/2008 e alla legge regionale 30/2007
Articolo 5 - Interpretazione autentica dellarticolo 161 della legge regionale 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche
Articolo 6 - Finalita e ambito di applicazione
Articolo 7 - Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita e della logistica
Articolo 8 - Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione
Articolo 9 - Opere strategiche puntuali
Articolo 10 - Procedure di accelerazione straordinarie
Articolo 11 - Modifica dellarticolo 5 della legge regionale 1/2007
Articolo 12 - Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile
Articolo 13 - Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile
Articolo 14 - Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi
Articolo 28 - Norme in materia di edilizia residenziale
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 10 della legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 31 - Entrata in vigore