Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 4/6/2009 n. 11

Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici

Articolo 14

Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi

Capo IV - Misure urgenti in materia di attivita’ produttive

Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi

1-24. Omissis
25. Al comma 1 dell’articolo 96 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29
(Normativa organica in materia di attivita’ commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), le parole <<cinque anni>> sono sostituite dalle seguenti: <<sette anni>>.
26. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 96, comma 1, della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 25, fanno carico all’unita’ di bilancio 1.3.2.1018 e al capitolo 9322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 e del bilancio per l’anno 2009 nella cui denominazione le parole “della durata massima di cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “della durata massima di sette anni”.
27. Per le finalita’ di cui all’articolo 96 della legge regionale 29/2005, come modificato dal comma 25, e con riferimento agli oneri di cui al comma 26, l’organo gestore e’ autorizzato a trasferire per un importo massimo fino a 1 milione di euro le disponibilita’ di competenza della gestione agevolativa di cui all’articolo 51 della legge regionale 12/2002, a favore degli interventi agevolati di cui all’articolo 96 della legge regionale 29/2005.
28. Dopo la lettera c) del comma 2 dell’articolo 98 della legge regionale
29/2005 e’ inserita la seguente:
<<c bis) conferimenti delle autonomie locali e funzionali;>>.
29. Dopo il comma 3 dell’articolo 98 della legge regionale 29/2005 sono inseriti i seguenti:
<<3 bis. In particolare, le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate altresi’ per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, di durata non superiore a dieci anni, per il consolidamento di debiti a breve termine in debiti a medio e lungo termine, finalizzati al rafforzamento delle strutture aziendali, nonche’ per altre operazioni di rimodulazione dei rapporti in essere.
3 ter. Le operazioni sono finanziabili nel rispetto della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.>>.
30-61. Omissis.

 

 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubbliche
Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale 13/2005
Articolo 3 - Disposizioni in materia di tariffe dell’autorizzazione integrata ambientale
Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale 17/2008 e alla legge regionale 30/2007
Articolo 5 - Interpretazione autentica dell’articolo 161 della legge regionale 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche
Articolo 6 - Finalita’ e ambito di applicazione
Articolo 7 - Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita’ e della logistica
Articolo 8 - Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione
Articolo 9 - Opere strategiche puntuali
Articolo 10 - Procedure di accelerazione straordinarie
Articolo 11 - Modifica dell’articolo 5 della legge regionale 1/2007
Articolo 12 - Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile
Articolo 13 - Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile
Articolo 14 - Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi
Articolo 28 - Norme in materia di edilizia residenziale
Articolo 29 - Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 31 - Entrata in vigore