Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 4/6/2009 n. 11
Articolo 10
Procedure di accelerazione straordinarie
Capo III - Accelerazione e semplificazione delle procedure in materia di protezione civile
Procedure di accelerazione straordinarie
1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, Comunita’ montane e Autorita’ d’ambito o i soggetti gestori dalle stesse delegati inviano alla Protezione civile della Regione l’elenco delle opere in corso di progettazione preliminare o definitiva relative alla messa in sicurezza del territorio regionale e finanziate dall’Amministrazione regionale, con l’esclusione delle opere finanziate dalla Protezione civile della Regione, indicando per ciascuna di esse le autorizzazioni ricevute. Entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente della Regione o dell’Assessore delegato alla protezione civile, previa deliberazione della Giunta regionale, sono individuati gli interventi afferenti la Protezione civile, i quali sono coordinati dalla Protezione civile della Regione in conformita’ alle procedure per essa definite.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle opere di competenza dell’Amministrazione regionale.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubblicheArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale 13/2005
Articolo 3 - Disposizioni in materia di tariffe dellautorizzazione integrata ambientale
Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale 17/2008 e alla legge regionale 30/2007
Articolo 5 - Interpretazione autentica dellarticolo 161 della legge regionale 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche
Articolo 6 - Finalita e ambito di applicazione
Articolo 7 - Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita e della logistica
Articolo 8 - Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione
Articolo 9 - Opere strategiche puntuali
Articolo 10 - Procedure di accelerazione straordinarie
Articolo 11 - Modifica dellarticolo 5 della legge regionale 1/2007
Articolo 12 - Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile
Articolo 13 - Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile
Articolo 14 - Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi
Articolo 28 - Norme in materia di edilizia residenziale
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 10 della legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 31 - Entrata in vigore
