Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 4/6/2009 n. 11
Articolo 13
Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile
Capo III - Accelerazione e semplificazione delle procedure in materia di protezione civile
Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile
1. Per consentire nel piu’ breve tempo possibile la realizzazione degli interventi urgenti di protezione civile previsti dai piani straordinari di emergenza a seguito dell’emanazione di specifiche ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), ovvero disposti ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale 64/1986, continua ad applicarsi quanto previsto dall’articolo 5 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli - Venezia Giulia della valutazione di impatto ambientale).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Semplificazione delle procedure contributive in materia di opere pubblicheArticolo 2 - Modifiche alla legge regionale 13/2005
Articolo 3 - Disposizioni in materia di tariffe dellautorizzazione integrata ambientale
Articolo 4 - Modifiche alla legge regionale 17/2008 e alla legge regionale 30/2007
Articolo 5 - Interpretazione autentica dellarticolo 161 della legge regionale 2/2002 concernente contributi per infrastrutture turistiche
Articolo 6 - Finalita e ambito di applicazione
Articolo 7 - Opere nel settore delle infrastrutture di trasporto, della mobilita e della logistica
Articolo 8 - Opere previste da altri atti di pianificazione e programmazione
Articolo 9 - Opere strategiche puntuali
Articolo 10 - Procedure di accelerazione straordinarie
Articolo 11 - Modifica dellarticolo 5 della legge regionale 1/2007
Articolo 12 - Disposizioni in materia di espropri per la realizzazione degli interventi di protezione civile
Articolo 13 - Applicazione della normativa regionale in materia di VIA agli interventi di protezione civile
Articolo 14 - Adeguamenti urgenti per fronteggiare lo stato di crisi
Articolo 28 - Norme in materia di edilizia residenziale
Articolo 29 - Modifiche allarticolo 10 della legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica
Articolo 31 - Entrata in vigore