Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/8/2009 n. 16
Articolo 20
Disposizioni transitorie
TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI
Disposizioni transitorie
1. Nelle more della nuova classificazione delle zone sismiche ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la classificazione sismica del territorio regionale vigente.
2. Nelle more dell’emanazione dei provvedimenti attuativi previsti all’articolo 3, commi 2, 3 e 4, e all’articolo 17, nonché nelle more della classificazione del territorio regionale ai sensi dell’articolo 15, continuano ad applicarsi le disposizioni della legge regionale 27/1988 e del relativo regolamento di esecuzione, dell’articolo 52, comma 2, della legge regionale 16/2008 e dell’articolo 3 della legge regionale 2/2009.
3. I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono conclusi dall’Amministrazione regionale in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 19.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Competenze della Regione
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Disciplina dellautorizzazione
Articolo 6 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 7 - Procedimento semplificato
Articolo 8 - Progetti di opere strutturali
Articolo 9 - Disposizioni per i centri storici
Articolo 10 - Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Sistema sanzionatorio
Articolo 13 - Iniziative formative
Articolo 14 - Principi e finalità
Articolo 15 - Classificazione del territorio regionale
Articolo 16 - Parere geologico
Articolo 17 - Provvedimenti attuativi
Articolo 18 - Norme finanziarie
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Disposizioni transitorie
Articolo 21 - Norma di rinvio
Articolo 22 - Rinvio dinamico