Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/8/2009 n. 16
Articolo 2
Ambito di applicazione
TITOLO I - LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
Capo I - Principi e funzioni
Ambito di applicazione
1. Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all’obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d’uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a).
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Competenze della Regione
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Disciplina dellautorizzazione
Articolo 6 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 7 - Procedimento semplificato
Articolo 8 - Progetti di opere strutturali
Articolo 9 - Disposizioni per i centri storici
Articolo 10 - Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Sistema sanzionatorio
Articolo 13 - Iniziative formative
Articolo 14 - Principi e finalità
Articolo 15 - Classificazione del territorio regionale
Articolo 16 - Parere geologico
Articolo 17 - Provvedimenti attuativi
Articolo 18 - Norme finanziarie
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Disposizioni transitorie
Articolo 21 - Norma di rinvio
Articolo 22 - Rinvio dinamico