Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/8/2009 n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio

Articolo 17

Provvedimenti attuativi

TITOLO II - TUTELA FISICA DEL TERRITORIO

Provvedimenti attuativi

1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti: a) i criteri e le linee guida per la classificazione del territorio regionale negli ambiti di cui all’articolo 15, comma 1; b) i contenuti della relazione geologica, geologico-tecnica e idraulica di cui all’articolo 15, comma 2, lettera a); c) i contenuti dello studio di compatibilità idraulica di cui all’articolo 16, comma 2, lettera b).
2. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, è definito il procedimento per il rilascio del parere geologico di cui all’articolo 16.
 

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Competenze della Regione
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Disciplina dell’autorizzazione
Articolo 6 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 7 - Procedimento semplificato
Articolo 8 - Progetti di opere strutturali
Articolo 9 - Disposizioni per i centri storici
Articolo 10 - Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Sistema sanzionatorio
Articolo 13 - Iniziative formative
Articolo 14 - Principi e finalità
Articolo 15 - Classificazione del territorio regionale
Articolo 16 - Parere geologico
Articolo 17 - Provvedimenti attuativi
Articolo 18 - Norme finanziarie
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Disposizioni transitorie
Articolo 21 - Norma di rinvio
Articolo 22 - Rinvio dinamico