Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/8/2009 n. 16
Articolo 12
Sistema sanzionatorio
TITOLO I - LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
Capo III - Disposizioni generali
Sistema sanzionatorio
1. Alla presente legge si applica il regime sanzionatorio previsto, in caso di violazione delle norme che disciplinano la costruzione in zona sismica, nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
2. Le funzioni attribuite alla Regione, nella parte II, capo II, sezione II e capo IV, sezione III, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, sono svolte dalle corrispondenti strutture comunali, con esclusione dei casi in cui tali funzioni si riferiscano alle opere e agli interventi edilizi realizzati dalla Regione ai sensi dell’articolo 10.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Competenze della Regione
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Disciplina dellautorizzazione
Articolo 6 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 7 - Procedimento semplificato
Articolo 8 - Progetti di opere strutturali
Articolo 9 - Disposizioni per i centri storici
Articolo 10 - Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Sistema sanzionatorio
Articolo 13 - Iniziative formative
Articolo 14 - Principi e finalità
Articolo 15 - Classificazione del territorio regionale
Articolo 16 - Parere geologico
Articolo 17 - Provvedimenti attuativi
Articolo 18 - Norme finanziarie
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Disposizioni transitorie
Articolo 21 - Norma di rinvio
Articolo 22 - Rinvio dinamico