Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/8/2009 n. 16
Articolo 7
Procedimento semplificato
TITOLO I - LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
Capo II - Vigilanza sulla costruzione in zona sismica
Procedimento semplificato
1. Nel caso di progetti relativi a edifici e a opere previsti dall’articolo 6, comma 2, lettera b), compresi nelle aree a bassa sismicità, così come definite ai sensi dell’articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere dato inizio ai lavori a seguito del rilascio, da parte del Comune competente per territorio, dell’attestazione di avvenuto deposito del progetto ai sensi dell’articolo 5, comma 1.
2. Il Comune, entro il termine di cinque giorni dal deposito, trasmette la scheda informativa recante gli estremi e la classificazione del progetto di cui al comma 1 alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto.
3. I progetti di cui al comma 1 sono soggetti a verifica a campione sull’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica a cura dell’organismo tecnico istituito ai sensi dell’articolo 3, comma 4, mediante scelta, da parte della struttura regionale a livello provinciale competente in materia, con il metodo del sorteggio, di un numero non inferiore al 5 per cento delle schede informative ricevute.
4. Il Comune, entro il termine di dieci giorni dal deposito, comunica al soggetto che ha effettuato il deposito stesso se il relativo progetto, all’esito del sorteggio di cui al comma 3, è sottoposto a verifica.
5. L’esito della verifica tecnica di cui al comma 3 è comunicato al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto e al Comune interessato, entro sessanta giorni dalla data del deposito medesimo. Decorso tale termine, l’esito della verifica si intende positivo.
6. L’esito positivo della verifica tecnica di cui al comma 3 consente la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate.
7. In caso di esito negativo della verifica tecnica di cui al comma 3 il direttore dei lavori sospende i lavori.
8. La deliberazione della Giunta regionale di cui all’articolo 3, comma 2, lettera a), può individuare determinate aree di bassa sismicità in cui l’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente ai progetti di cui al comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
9. L’accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente agli interventi di cui al comma 1, è effettuato con le modalità di cui all’articolo 6, comma 5.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Competenze della Regione
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Disciplina dellautorizzazione
Articolo 6 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 7 - Procedimento semplificato
Articolo 8 - Progetti di opere strutturali
Articolo 9 - Disposizioni per i centri storici
Articolo 10 - Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Sistema sanzionatorio
Articolo 13 - Iniziative formative
Articolo 14 - Principi e finalità
Articolo 15 - Classificazione del territorio regionale
Articolo 16 - Parere geologico
Articolo 17 - Provvedimenti attuativi
Articolo 18 - Norme finanziarie
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Disposizioni transitorie
Articolo 21 - Norma di rinvio
Articolo 22 - Rinvio dinamico