Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/8/2009 n. 16
Articolo 5
Disciplina dellautorizzazione
TITOLO I - LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
Capo II - Vigilanza sulla costruzione in zona sismica
Disciplina dell’autorizzazione
1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all’articolo 2 e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio, ai fini di cui agli articoli 6 e 7.
2. L’inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all’articolo 6, comma 2, e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari è subordinato all’autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio.
3. L’osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione alle varianti in corso d’opera o agli interventi locali su costruzioni esistenti, che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera, come definita dal regolamento di cui all’articolo 3, comma 3, lettera c), è asseverata da una dichiarazione del progettista ed è accertata dal collaudatore delle opere e degli interventi stessi. In tali casi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all’articolo 6, comma 2, lettera a).
5. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano l’istanza di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - FinalitàArticolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Competenze della Regione
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Disciplina dellautorizzazione
Articolo 6 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 7 - Procedimento semplificato
Articolo 8 - Progetti di opere strutturali
Articolo 9 - Disposizioni per i centri storici
Articolo 10 - Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Sistema sanzionatorio
Articolo 13 - Iniziative formative
Articolo 14 - Principi e finalità
Articolo 15 - Classificazione del territorio regionale
Articolo 16 - Parere geologico
Articolo 17 - Provvedimenti attuativi
Articolo 18 - Norme finanziarie
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Disposizioni transitorie
Articolo 21 - Norma di rinvio
Articolo 22 - Rinvio dinamico