Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/8/2009 n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio

Articolo 3

Competenze della Regione

TITOLO I - LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
Capo I  - Principi e funzioni

Competenze della Regione

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 la Regione provvede: a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita; b) alla gestione degli elenchi delle zone di cui alla lettera a) e all’aggiornamento dei valori differenziati attribuiti ai gradi di sismicità, in base ai criteri generali definiti ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001; c) all’indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.
2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti: a) la classificazione delle zone sismiche e l’indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 6 e 7; b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica così come definite dalle normative vigenti; c) le modalità del sorteggio dei progetti previsto all’articolo 7, comma 3, e delle relative comunicazioni; d) i parametri per la determinazione dell’onere istruttorio per la parziale copertura dei costi dell’attività svolta dagli organismi tecnici istituiti ai sensi del comma 4.
3. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti: a) le tipologie di edifici e di opere previsti all’articolo 6, comma 2, lettera a); b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell’ambito dei procedimenti di cui agli articoli 6 e 7; c) i criteri per la determinazione della funzione di limitata importanza nel contesto statico dell’opera, ai sensi dell’articolo 5, comma 3.
4. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all’articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Competenze della Regione
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Disciplina dell’autorizzazione
Articolo 6 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 7 - Procedimento semplificato
Articolo 8 - Progetti di opere strutturali
Articolo 9 - Disposizioni per i centri storici
Articolo 10 - Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Sistema sanzionatorio
Articolo 13 - Iniziative formative
Articolo 14 - Principi e finalità
Articolo 15 - Classificazione del territorio regionale
Articolo 16 - Parere geologico
Articolo 17 - Provvedimenti attuativi
Articolo 18 - Norme finanziarie
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Disposizioni transitorie
Articolo 21 - Norma di rinvio
Articolo 22 - Rinvio dinamico