Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 11/8/2009 n. 16

Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio

Articolo 9

Disposizioni per i centri storici

TITOLO I - LA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
Capo II  - Vigilanza sulla costruzione in zona sismica

Disposizioni per i centri storici

1. Nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall’esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone di cui all’articolo 2, la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di opere di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia, è autorizzata a concedere deroghe all’osservanza delle citate norme tecniche.
2. La possibilità di deroga di cui al comma 1 è prevista nello strumento di pianificazione generale comunale.
3. La deroga è disposta dalla Giunta regionale sulla base dell’istruttoria della struttura regionale competente in materia, sentita la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici.
4. La deroga di cui al comma 3 è confermata nel piano attuativo comunale.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Finalità
Articolo 2 - Ambito di applicazione
Articolo 3 - Competenze della Regione
Articolo 4 - Competenze dei Comuni
Articolo 5 - Disciplina dell’autorizzazione
Articolo 6 - Procedimento di autorizzazione
Articolo 7 - Procedimento semplificato
Articolo 8 - Progetti di opere strutturali
Articolo 9 - Disposizioni per i centri storici
Articolo 10 - Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali
Articolo 11 - Poteri sostitutivi
Articolo 12 - Sistema sanzionatorio
Articolo 13 - Iniziative formative
Articolo 14 - Principi e finalità
Articolo 15 - Classificazione del territorio regionale
Articolo 16 - Parere geologico
Articolo 17 - Provvedimenti attuativi
Articolo 18 - Norme finanziarie
Articolo 19 - Abrogazioni
Articolo 20 - Disposizioni transitorie
Articolo 21 - Norma di rinvio
Articolo 22 - Rinvio dinamico