Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 17/10/2007 n. 25
Articolo 24
Norme finanziarie
CAPO VI - Norme finali e transitorie
Norme finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3 della legge regionale n. 25/1996, come modificato dall’articolo 3, fanno carico all’unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 della legge regionale n. 25/1996, come sostituito dall’articolo 12, fanno carico all’unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Le entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 14 della legge regionale n. 25/1996, come sostituito dall’articolo 12, sono accertate e riscosse nell’unità previsionale di base 3.5.537 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007 con riferimento al capitolo 956 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 17 della legge regionale n. 25/1996, come modificato dall’articolo 13, fanno carico all’unità previsionale di base 11.1.330.2.352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento ai capitoli 6293, 6294, 6295 e 6298 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 4 della legge regionale n. 15/2000, come modificato dall’articolo 18, fanno carico all’unità previsionale di base 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
6. Per l’esercizio delle funzioni delegate alle Province ai sensi dell’articolo 47 della legge regionale n. 24/2006, come sostituito dall’articolo 21, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare fondi alle Amministrazioni provinciali in proporzione alle relative estensioni territoriali e al numero delle aziende vitivinicole iscritte agli Albi di denominazione di origine.
7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 6 fanno carico all’unità previsionale di base 11.1.330.1.481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento al capitolo 6904 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
8. L’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è autorizzata a trasferire alle Amministrazioni provinciali, d’intesa con l’Amministrazione regionale, i fondi a suo tempo ricevuti per le finalità connesse alle “Strade del Vino” e non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. Con riferimento al finanziamento autorizzato ai sensi dell’articolo 6, commi da 94 a 96, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007 e del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), il programma di attività presentato dal beneficiario può contemplare anche interventi già realizzati nel corso dell’anno 2007 in data anteriore all’entrata in vigore della predetta disposizione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifica allarticolo 1 della legge regionale n. 25/1996Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 2 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 6 - Modifica allarticolo 7 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 9 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 9 - Sostituzione dellarticolo 10 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 10 - Modifica allarticolo 11 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 12 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 14 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 13 - Modifica allarticolo 17 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 14 - Modifica allarticolo 19 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 1 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 16 - Modifica allarticolo 2 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 17 - Modifica allarticolo 3 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 18 - Modifica allarticolo 4 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 23 della legge regionale n. 18/2004
Articolo 20 - Interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 47 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 67-bis nella legge regionale n. 24/2006
Articolo 23 - Modifica allarticolo 68 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 24 - Norme finanziarie
Articolo 25 - Entrata in vigore