Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 17/10/2007 n. 25
Articolo 19
Modifiche allarticolo 23 della legge regionale n. 18/2004
CAPO III - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 18/2000 concernente le fattorie didattiche
Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 18/2004
1. La rubrica dell’articolo 23 (Fattorie didattiche) della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18 (Riordinamento normativo dell’anno 2004 per il settore delle attività economiche e produttive), è sostituita dalla seguente: “(Fattorie didattiche e sociali)”.
2. Il comma 1 dell’articolo 23 della legge regionale n. 18/2004, come modificato dall’articolo 51, comma 1, della legge regionale n. 24/2006, è sostituito dal seguente:
“1. Le Province erogano contributi, fino ad un massimo dell’80 per cento delle spese ammissibili:
a) a favore dei Comuni e delle scuole di ogni ordine e grado della regione, al fine di sostenere le spese per il trasporto collettivo di scolari e studenti nelle fattorie didattiche inserite nell’elenco tenuto e reso pubblico dall’ERSA;
b) a favore dei Comuni per sostenere le attività organizzate e svolte nelle fattorie sociali, inserite nell’elenco tenuto e reso pubblico dall’ERSA, a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psicofisico o sociale.”.
3. Al comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 18/2004, come modificato dall’articolo 51, comma 2, della legge regionale n. 24/2006, le parole “aziende agricole” sono sostituite dalle seguenti: “aziende del settore agricolo, della pesca e dell’acquacoltura”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale n. 18/2004 è inserito il seguente:
“2-bis. Per fattorie didattiche si intendono anche le aziende agricole gestite e/o utilizzate per l’attività didattica e formativa dagli istituti professionali agrari, istituti tecnici agrari e università.”.
5. Al comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale n. 18/2004 le parole “e dei componenti il nucleo familiare conducente una fattoria didattica” sono sostituite dalle seguenti: “e degli educatori, nonché degli imprenditori singoli o associati e loro familiari, dipendenti e soci impegnati nelle aziende”.
6. Al comma 4 dell’articolo 23 della legge regionale n. 18/2004 dopo le parole “fattorie didattiche” sono aggiunte le seguenti: “e sociali”.
7. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 23, comma 3, della legge regionale n. 18/2004, come modificato dal comma 5, fanno carico all’unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2007-2009 e del bilancio per l’anno 2007, con riferimento ai capitoli 6800 e 6802 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Altri Articoli del provvedimento
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Articolo 17 - Modifica allarticolo 3 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 18 - Modifica allarticolo 4 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 23 della legge regionale n. 18/2004
Articolo 20 - Interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 47 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 67-bis nella legge regionale n. 24/2006
Articolo 23 - Modifica allarticolo 68 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 24 - Norme finanziarie
Articolo 25 - Entrata in vigore