Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 17/10/2007 n. 25

Modifiche alla L.R. n. 25/1996 in materia di agriturismo, alla L.R. n. 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, alla L.R. n. 18/2004 in materia di fattorie didattiche e alla L.R. n. 24/2006, in materia di strada del vino

Articolo 8

Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 25/1996

CAPO I - Modifiche alla legge regionale n. 25/1996 (Disciplina dell’agriturismo)

Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 25/1996

1. L’articolo 9 della legge regionale n. 25/1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 9 Autorizzazione comunale.
1. Il Comune ove sono ubicati gli immobili destinati all’attività agrituristica provvede, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 6 della legge n. 96/2006, al rilascio dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività stessa, fissandone limiti e modalità.
2. I soggetti interessati presentano apposita domanda corredata dell’autocertificazione relativa:
a) al possesso dell’attestato di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 7;
b) alla descrizione della azienda, delle produzioni aziendali e delle attività agrituristiche per le quali si richiede l’autorizzazione, specificando la capacità ricettiva e il periodo di apertura annuo, dalle quali si possa evincere il rispetto dell’articolo 2, commi 1 e 3;
c) al personale utilizzato;
d) agli edifici e alle aree da utilizzare a fini agrituristici, allegando le relative planimetrie, alla proprietà degli stessi o al titolo di conduzione qualora non proprietario;
e) all’insussistenza delle condizioni previste dagli articoli 11 e 92 del regio-decreto 18 giugno 1931, n. 773(Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e dall’articolo 5 della legge n. 59/1963. 3. Il Comune provvede sulle domande entro trenta giorni dal loro ricevimento. Copia dell’autorizzazione è trasmessa alle commissioni provinciali di cui all’articolo 8, alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive e all’ERSA.
4. L’autorizzazione è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
5. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione non si applicano le vigenti norme regionali in materia di esercizio di affittacamere.
6. Nel caso di subentro di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o a seguito di modifiche inerenti la titolarità dell’azienda all’interno del medesimo nucleo familiare, l’autorizzazione comunale può essere concessa in via provvisoria per dodici mesi. Il subentrante deve comunque produrre la documentazione di cui al comma 2, lettera e) ed, entro dodici mesi, la documentazione di cui al comma 2, lettera a).
7. Al fine del rilascio dell’autorizzazione comunale per il solo esercizio delle attività di cui all’articolo 2, comma 8, lettera i), i soggetti interessati presentano al Comune competente per territorio la richiesta, allegando la planimetria dei locali da adibire allo scopo, una relazione illustrativa delle caratteristiche dell’azienda dalla quale si evince l’idoneità dei locali sotto il profilo igienico sanitario e un’autocertificazione relativa al possesso dell’attestato di iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 7.
8. Il Comune, qualora ricorrano le condizioni, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, rilascia le autorizzazioni di: “attività agrituristica nell’ambito delle Strade del vino”, “attività agrituristica di fattorie didattiche”, “attività agrituristica di degustazione organizzata di prodotti aziendali”, di cui all’articolo 2, comma 8, lettere d) e i).”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 6 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 9 - Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 10 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 13 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 14 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 16 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 17 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 18 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 18/2004
Articolo 20 - Interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 47 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 67-bis nella legge regionale n. 24/2006
Articolo 23 - Modifica all’articolo 68 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 24 - Norme finanziarie
Articolo 25 - Entrata in vigore