Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 17/10/2007 n. 25

Modifiche alla L.R. n. 25/1996 in materia di agriturismo, alla L.R. n. 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, alla L.R. n. 18/2004 in materia di fattorie didattiche e alla L.R. n. 24/2006, in materia di strada del vino

Articolo 12

Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 25/1996

CAPO I - Modifiche alla legge regionale n. 25/1996 (Disciplina dell’agriturismo)

Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 25/1996

1. L’articolo 14 della legge regionale n. 25/1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 14 Sanzioni.
1. Chiunque, sprovvisto dell’autorizzazione comunale di cui all’articolo 9, eserciti l’attività agrituristica o contravvenga all’utilizzo della denominazione come prescritto dall’articolo 20, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro e alla immediata cessazione dell’attività oppure dell’utilizzo della denominazione.
2. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 3 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento della somma di 200 euro.
3. Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1, lettera b), è soggetto alle sanzioni amministrative del pagamento delle somme di 200 euro, 300 euro e 500 euro rispettivamente per il primo, secondo e terzo comportamento sanzionabile.
4. Per l’applicazione delle sanzioni si osservano le disposizioni della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1(Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 6 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 9 - Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 10 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 13 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 14 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 16 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 17 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 18 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 18/2004
Articolo 20 - Interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 47 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 67-bis nella legge regionale n. 24/2006
Articolo 23 - Modifica all’articolo 68 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 24 - Norme finanziarie
Articolo 25 - Entrata in vigore