Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 17/10/2007 n. 25
Articolo 9
Sostituzione dellarticolo 10 della legge regionale n. 25/1996
CAPO I - Modifiche alla legge regionale n. 25/1996 (Disciplina dell’agriturismo)
Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 25/1996
1. L’articolo 10 della legge regionale n. 25/1996 è sostituito dal seguente:
“Art. 10 Obblighi degli operatori agrituristici.
1. Il soggetto autorizzato allo svolgimento delle attività agrituristiche deve:
a) condurre l’attività agrituristica nel rispetto del regolamento regionale di cui all’articolo 5;
b) esporre al pubblico l’autorizzazione comunale, le tariffe e i prezzi praticati, nonché il marchio agrituristico regionale;
c) comunicare al Comune competente per territorio i prezzi minimi e massimi di alloggio che si intendono praticare per l’anno successivo e il periodo di apertura; i prezzi praticati sono liberamente determinati dai singoli operatori;
d) rispettare i limiti e le modalità indicate nell’autorizzazione comunale;
e) ai fini della rilevazione statistica, comunicare giornalmente il movimento degli ospiti alla Direzione centrale attività produttive o al soggetto dalla stessa incaricato ed eventualmente ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT; in materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza; per l’ospitalità svolta nelle malghe, o in altre strutture assimilabili, operano le deroghe previste per i rifugi escursionistici;
f) comunicare al Comune e alla competente Azienda per i servizi sanitari, entro trenta giorni dall’evento, la cessazione o sospensione dell’attività agrituristica.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifica allarticolo 1 della legge regionale n. 25/1996Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 2 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 6 - Modifica allarticolo 7 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 9 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 9 - Sostituzione dellarticolo 10 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 10 - Modifica allarticolo 11 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 12 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 14 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 13 - Modifica allarticolo 17 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 14 - Modifica allarticolo 19 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 1 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 16 - Modifica allarticolo 2 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 17 - Modifica allarticolo 3 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 18 - Modifica allarticolo 4 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 23 della legge regionale n. 18/2004
Articolo 20 - Interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 47 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 67-bis nella legge regionale n. 24/2006
Articolo 23 - Modifica allarticolo 68 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 24 - Norme finanziarie
Articolo 25 - Entrata in vigore