Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 17/10/2007 n. 25
Articolo 15
Sostituzione dellarticolo 1 della legge regionale n. 15/2000
CAPO II - Modifiche alla legge regionale n. 15/2000 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare)
Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 15/2000
1. L’articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), è sostituito dal seguente:
“Art. 1 Finalità.
1. La Regione, nell’ambito delle iniziative volte a tutelare la salute dei cittadini e lo sviluppo dell’agricoltura biologica in Friuli-Venezia Giulia, con la presente legge promuove il consumo di prodotti agricoli biologici, tipici e tradizionali all’interno dei servizi di ristorazione collettiva e la diffusione di una corretta educazione alimentare.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano prioritariamente alle mense scolastiche e degli asili nido e, in subordine, ai servizi di refezione e di ristorazione collettiva di seguito denominati “mense”.
3. Per il conseguimento delle finalità della presente legge, le Province e, nei territori di rispettiva competenza, le Comunità montane possono erogare contributi agli enti gestori delle mense di cui al comma 2, purché non perseguano fini di lucro.”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifica allarticolo 1 della legge regionale n. 25/1996Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 2 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 6 - Modifica allarticolo 7 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 9 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 9 - Sostituzione dellarticolo 10 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 10 - Modifica allarticolo 11 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 12 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 14 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 13 - Modifica allarticolo 17 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 14 - Modifica allarticolo 19 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 1 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 16 - Modifica allarticolo 2 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 17 - Modifica allarticolo 3 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 18 - Modifica allarticolo 4 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 23 della legge regionale n. 18/2004
Articolo 20 - Interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 47 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 67-bis nella legge regionale n. 24/2006
Articolo 23 - Modifica allarticolo 68 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 24 - Norme finanziarie
Articolo 25 - Entrata in vigore