Articolo Normativa

Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 17/10/2007 n. 25

Modifiche alla L.R. n. 25/1996 in materia di agriturismo, alla L.R. n. 15/2000 in materia di prodotti biologici nelle mense pubbliche, alla L.R. n. 18/2004 in materia di fattorie didattiche e alla L.R. n. 24/2006, in materia di strada del vino

Articolo 4

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 25/1996

CAPO I - Modifiche alla legge regionale n. 25/1996 (Disciplina dell’agriturismo)

Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 25/1996

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 25/1996 è sostituto dal seguente: “1. Possono essere utilizzati per attività agrituristiche tutti gli edifici, o parte di essi, nella disponibilità dell’impresa che compongono l’azienda agricola.”.
2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale n. 25/1996 le parole “articoli 5 e 7 della legge” sono sostituite dalle seguenti: “articoli 5, 6 e 7 della legge”.
3. Al comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale n. 25/1996 le parole “trova applicazione l’articolo 94, comma 1, lettera a), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52” sono sostituite dalle seguenti: “trova applicazione la legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5(Riforma dell’urbanistica e disciplina dell’attività edilizia e del paesaggio), e i suoi regolamenti di attuazione”.
4. Dopo il comma 5-bis dell’articolo 4 della legge regionale n. 25/1996 è aggiunto il seguente: “5-ter. Le piscine annesse alle strutture agrituristiche e che costituiscono parte integrante del complesso ricettivo, utilizzate esclusivamente dai fruitori della struttura, sono considerate a uso privato, fino ad una superficie di 120 metri quadrati.”.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Modifica all’articolo 1 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 2 - Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 3 - Modifiche all’articolo 3 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 4 - Modifiche all’articolo 4 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 5 - Modifiche all’articolo 5 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 6 - Modifica all’articolo 7 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 7 - Modifiche all’articolo 8 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 8 - Sostituzione dell’articolo 9 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 9 - Sostituzione dell’articolo 10 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 10 - Modifica all’articolo 11 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 11 - Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 12 - Sostituzione dell’articolo 14 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 13 - Modifica all’articolo 17 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 14 - Modifica all’articolo 19 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 15 - Sostituzione dell’articolo 1 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 16 - Modifica all’articolo 2 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 17 - Modifica all’articolo 3 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 18 - Modifica all’articolo 4 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 19 - Modifiche all’articolo 23 della legge regionale n. 18/2004
Articolo 20 - Interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico
Articolo 21 - Sostituzione dell’articolo 47 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 22 - Inserimento dell’articolo 67-bis nella legge regionale n. 24/2006
Articolo 23 - Modifica all’articolo 68 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 24 - Norme finanziarie
Articolo 25 - Entrata in vigore