Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 17/10/2007 n. 25
Articolo 11
Modifiche allarticolo 12 della legge regionale n. 25/1996
CAPO I - Modifiche alla legge regionale n. 25/1996 (Disciplina dell’agriturismo)
Modifiche all’articolo 12 della legge regionale n. 25/1996
1. Ai commi 1 e 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 25/1996 la parola “sindaco” è sostituita dalla seguente: “Comune”.
2. La lettera d) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 25/1996 è sostituita dalla seguente:
“d) si verifichino i casi previsti dall’articolo 6 della legge n. 96/2006;”.
3. Dopo la lettera d) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 25/1996 sono aggiunte le seguenti:
“d-bis) non soddisfi il rapporto di connessione e complementarietà dell’attività agrituristica rispetto all’attività di coltivazione del fondo, come previsto dall’articolo 2, comma 1;
d-ter) effettui l’attività agrituristica con contratto di associazione in compartecipazione.”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale n. 25/1996 è inserito il seguente: “2-bis. Qualora l’autorizzazione venga revocata secondo quanto disposto dal comma 2, lettera d-bis), l’operatore agrituristico può presentare al Sindaco nuova domanda di autorizzazione purché sia trascorso un anno dal giorno di emanazione del provvedimento di revoca con conseguente chiusura dell’attività agrituristica.”.
5. Al comma 3 dell’articolo 12 della legge regionale n. 25/1996 le parole “alla Direzione regionale dell’agricoltura, alla Direzione regionale del commercio e del turismo” sono sostituite dalle seguenti: “alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, alla Direzione centrale attività produttive”.
6. Al comma 4 dell’articolo 12 della legge regionale n. 25/1996 le parole “Presidente della Giunta regionale “ sono sostituite dalle seguenti: “Presidente della Regione”.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifica allarticolo 1 della legge regionale n. 25/1996Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 2 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 6 - Modifica allarticolo 7 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 9 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 9 - Sostituzione dellarticolo 10 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 10 - Modifica allarticolo 11 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 12 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 14 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 13 - Modifica allarticolo 17 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 14 - Modifica allarticolo 19 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 1 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 16 - Modifica allarticolo 2 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 17 - Modifica allarticolo 3 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 18 - Modifica allarticolo 4 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 23 della legge regionale n. 18/2004
Articolo 20 - Interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 47 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 67-bis nella legge regionale n. 24/2006
Articolo 23 - Modifica allarticolo 68 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 24 - Norme finanziarie
Articolo 25 - Entrata in vigore