Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 17/10/2007 n. 25
Articolo 21
Sostituzione dellarticolo 47 della legge regionale n. 24/2006
CAPO V - Modifiche alla legge regionale n. 24/2006 concernente la disciplina delle strade del vino
Sostituzione dell’articolo 47 della legge regionale n. 24/2006
1. L’articolo 47 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura e sport), è sostituito dal seguente:
“Art. 47 Modifiche alla legge regionale n. 21/2000.
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle “Strade del vino”), le parole “, nonché la realizzazione delle “Strade del vino”” sono soppresse.”.
2. Dopo l’articolo 14 della legge regionale n. 21/2000 è inserito il seguente:
“Art. 14-bis Disposizioni di attuazione.
1. Per le finalità di cui all’articolo 14 le Province, previa intesa tra loro e con la Regione sulle strategie perseguite in tema di immagine coordinata e di offerta turistica unitaria dalla Regione e dall’Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG, adottano disposizioni di attuazione al fine di definire, in particolare, la qualificazione e l’omogeneizzazione dell’offerta enoturistica mediante l’indicazione degli standard minimi di qualità, il disciplinare tipo per la costituzione, realizzazione e gestione delle “Strade del vino”, le attività informative, divulgative e promozionali omogenee delle “Strade del vino”.”.
3. L’articolo 16 della legge regionale n. 21/2000 è sostituito dal seguente:
“Art. 16 Disciplinare e Comitato promotore.
1. Il disciplinare per la costituzione, la realizzazione e la gestione delle “Strade del vino” è proposto alla Provincia da un Comitato promotore. Al disciplinare sono annesse le sottoscrizioni di impegno alla realizzazione del progetto da parte dei legali rappresentanti dei soggetti aderenti al Comitato promotore.
2. Al Comitato promotore possono partecipare gli enti locali, a esclusione delle Province, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende vitivinicole singole o associate, le loro organizzazioni, le associazioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio vitivinicolo, le altre aziende agricole singole o associate, gli altri operatori economici, le associazioni e gli enti pubblici e privati operanti nel campo culturale, turistico e ambientale interessati alla realizzazione degli obiettivi della presente legge.
3. Il Comitato di cui al comma 1 si intende costituito quando almeno il 50 per cento delle aziende produttrici di vino che vi partecipano è iscritto all’albo di cui all’articolo 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 (Nuova disciplina delle denominazioni d’origine).
4. La Provincia, valutato il disciplinare proposto dal Comitato, lo approva e procede al riconoscimento delle “Strade del vino”.”.
4. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 21/2000 le parole “da parte della Giunta regionale, e comunque decorsi centoventi giorni dalla presentazione del disciplinare,” sono soppresse.
5. L’articolo 21 della legge regionale n. 21/2000, è sostituito dal seguente:
«Art. 21 Interventi finanziari.
1. Per la realizzazione delle finalità di cui al presente capo, le Province concedono, a favore dei Comitati di gestione e degli Enti locali di cui all’articolo 16, comma 2, contributi di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile, per i seguenti interventi:
a) creazione e posa in opera della specifica segnaletica di cui all’articolo 14;
b) istituzione o adeguamento di punti di informazione collocati sulle “Strade del vino”, finalizzati a un’ informazione specifica sull’area vitivinicola interessata;
c) realizzazione di materiale promozionale, informativo e pubblicitario, anche destinato all’estero, per l’incentivazione della conoscenza delle “Strade del vino”.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono progettati sulla base di linee guida predisposte in collaborazione con l’Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG ai fini del necessario coordinamento delle iniziative ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2(Disciplina organica del turismo).
3. Le Province, d’intesa con la Regione, definiscono i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1, sentita l’Agenzia per lo sviluppo del turismo - TurismoFVG.
4. Per l’esercizio coordinato delle proprie funzioni, le Province attivano le forme associative più appropriate previste dalla legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1(Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli-Venezia Giulia).”.
6. Al comma 1 dell’articolo 22 della legge regionale n.. 21/2000 le parole “e del regolamento di attuazione di cui all’articolo 15” sono soppresse.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - Modifica allarticolo 1 della legge regionale n. 25/1996Articolo 2 - Sostituzione dellarticolo 2 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 3 - Modifiche allarticolo 3 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 4 - Modifiche allarticolo 4 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 5 - Modifiche allarticolo 5 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 6 - Modifica allarticolo 7 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 7 - Modifiche allarticolo 8 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 8 - Sostituzione dellarticolo 9 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 9 - Sostituzione dellarticolo 10 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 10 - Modifica allarticolo 11 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 11 - Modifiche allarticolo 12 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 12 - Sostituzione dellarticolo 14 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 13 - Modifica allarticolo 17 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 14 - Modifica allarticolo 19 della legge regionale n. 25/1996
Articolo 15 - Sostituzione dellarticolo 1 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 16 - Modifica allarticolo 2 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 17 - Modifica allarticolo 3 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 18 - Modifica allarticolo 4 della legge regionale n. 15/2000
Articolo 19 - Modifiche allarticolo 23 della legge regionale n. 18/2004
Articolo 20 - Interventi urgenti a favore delle imprese agricole in difficoltà nel settore zootecnico
Articolo 21 - Sostituzione dellarticolo 47 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 22 - Inserimento dellarticolo 67-bis nella legge regionale n. 24/2006
Articolo 23 - Modifica allarticolo 68 della legge regionale n. 24/2006
Articolo 24 - Norme finanziarie
Articolo 25 - Entrata in vigore
