Legge Regionale Toscana 27/7/2007 n. 45
Articolo 20
Norma finale
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali
Norma finale
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si osserva quanto disposto dagli articoli 1 e 2 del d.lgs. 99/2004 e 5 bis del d.lgs. 228/2001.
Formula Finale:
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Articolo 3 - Riconoscimento della qualifica di IAP
Articolo 4 - Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP
Articolo 5 - Iscrizione degli IAP
Articolo 6 - Vigilanza e controllo. Sanzioni
Articolo 7 - Regolamento regionale
Articolo 8 - Redditività dellazienda agricola
Articolo 9 - Conservazione dellintegrità aziendale
Articolo 10 - Funzioni amministrative
Articolo 11 - Dichiarazione unica aziendale
Articolo 12 - Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 34/2001
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 18 della l.r. 39/2000
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 6 della l.r. 69/1995
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 3 della l.r. 23/2000
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 19/1989
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norme transitorie
Articolo 20 - Norma finale
