Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 27/7/2007 n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola

Articolo 12

Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato

CAPO IV - Semplificazione amministrativa

Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato

1. Nell’anagrafe regionale delle aziende agricole, i dati relativi alla concessione di finanziamenti sono strutturati in modo da rendere evidente in tempo reale l’ammontare dei finanziamenti ricevuti, suddivisi per tipologia, anche ai fini della verifica del rispetto:
a) della soglia de minimis di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n.1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca;
b) delle soglie finanziarie previste dalle disposizioni in materia di aiuti di Stato.
2. Al fine di garantire l’effettiva verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1, la Regione coordina il sistema complessivo dei soggetti erogatori di aiuti in agricoltura, definendo apposite convenzioni o intese con tutti i soggetti interessati.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Articolo 3 - Riconoscimento della qualifica di IAP
Articolo 4 - Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP
Articolo 5 - Iscrizione degli IAP
Articolo 6 - Vigilanza e controllo. Sanzioni
Articolo 7 - Regolamento regionale
Articolo 8 - Redditività dell’azienda agricola
Articolo 9 - Conservazione dell’integrità aziendale
Articolo 10 - Funzioni amministrative
Articolo 11 - Dichiarazione unica aziendale
Articolo 12 - Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2001
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 18 della l.r. 39/2000
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 69/1995
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 23/2000
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 19/1989
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norme transitorie
Articolo 20 - Norma finale

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