Legge Regionale Toscana 27/7/2007 n. 45
Articolo 4
Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP
CAPO II - Riconoscimento dell’imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP
1. Al soggetto che non sia ancora in possesso di tutti od alcuni dei requisiti di cui all’articolo 2 può essere riconosciuta la qualifica di IAP in via provvisoria, a condizione che si impegni, al momento della presentazione della richiesta, a realizzarli nei successivi ventiquattro mesi.2. Gli strumenti di programmazione regionale che dispongono interventi finanziari in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale possono stabilire che, per esigenze di pianificazione delle risorse finanziarie disponibili, nella formazione delle graduatorie dei beneficiari degli interventi, a parità del soddisfacimento delle condizioni di ammissibilità, sia attribuita priorità agli IAP rispetto agli IAP con qualifica provvisoria, ferma restando l’equiparazione nel caso di IAP provvisorio giovane agricoltore al primo insediamento.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Articolo 3 - Riconoscimento della qualifica di IAP
Articolo 4 - Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP
Articolo 5 - Iscrizione degli IAP
Articolo 6 - Vigilanza e controllo. Sanzioni
Articolo 7 - Regolamento regionale
Articolo 8 - Redditività dellazienda agricola
Articolo 9 - Conservazione dellintegrità aziendale
Articolo 10 - Funzioni amministrative
Articolo 11 - Dichiarazione unica aziendale
Articolo 12 - Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 34/2001
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 18 della l.r. 39/2000
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 6 della l.r. 69/1995
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 3 della l.r. 23/2000
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 19/1989
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norme transitorie
Articolo 20 - Norma finale
