Legge Regionale Toscana 27/7/2007 n. 45
Articolo 5
Iscrizione degli IAP
CAPO II - Riconoscimento dell’imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Iscrizione degli IAP
1. Il soggetto presenta la richiesta di riconoscimento della qualifica di IAP alla Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA), dichiarando sotto la propria responsabilità, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti ai sensi dell’articolo 3, oppure l’impegno a realizzarli ai sensi dell’articolo 4.
2. L’ARTEA iscrive il soggetto nell’anagrafe regionale delle aziende agricole di cui all’articolo 3 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell’anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura), in una sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali.
3. L’ARTEA comunica, tramite il proprio sistema informativo, alla provincia o alla comunità montana competente l’iscrizione del soggetto ai fini della verifica a campione delle iscrizioni, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla predetta comunicazione. Nel caso in cui la verifica dia esito negativo, non regolarizzabile, l’ARTEA procede alla cancellazione, con effetto retroattivo, dell’iscrizione.
4. L’iscrizione nell’anagrafe regionale delle aziende agricole certifica il possesso della qualifica di IAP, con effetti che decorrono dalla data di presentazione della richiesta. Gli IAP cui la qualifica è attribuita in via provvisoria sono iscritti con apposita annotazione.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Articolo 3 - Riconoscimento della qualifica di IAP
Articolo 4 - Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP
Articolo 5 - Iscrizione degli IAP
Articolo 6 - Vigilanza e controllo. Sanzioni
Articolo 7 - Regolamento regionale
Articolo 8 - Redditività dellazienda agricola
Articolo 9 - Conservazione dellintegrità aziendale
Articolo 10 - Funzioni amministrative
Articolo 11 - Dichiarazione unica aziendale
Articolo 12 - Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 34/2001
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 18 della l.r. 39/2000
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 6 della l.r. 69/1995
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 3 della l.r. 23/2000
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 19/1989
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norme transitorie
Articolo 20 - Norma finale
