Legge Regionale Toscana 27/7/2007 n. 45
Articolo 2
Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
CAPO II - Riconoscimento dell’imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
1. E’ imprenditore o imprenditrice agricolo professionale (IAP) il soggetto che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: a) possiede conoscenze e competenze professionali adeguate; b) dedica alle attività agricole, di cui all’articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il 50 per cento del proprio tempo di lavoro complessivo; c) ricava dalle attività medesime almeno il 50 per cento del proprio reddito globale da lavoro.
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) sono ridotti alla percentuale del 25 per cento nel caso in cui il soggetto operi nelle zone svantaggiate, definite ai sensi della normativa dell’Unione europea.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Articolo 3 - Riconoscimento della qualifica di IAP
Articolo 4 - Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP
Articolo 5 - Iscrizione degli IAP
Articolo 6 - Vigilanza e controllo. Sanzioni
Articolo 7 - Regolamento regionale
Articolo 8 - Redditività dellazienda agricola
Articolo 9 - Conservazione dellintegrità aziendale
Articolo 10 - Funzioni amministrative
Articolo 11 - Dichiarazione unica aziendale
Articolo 12 - Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 34/2001
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 18 della l.r. 39/2000
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 6 della l.r. 69/1995
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 3 della l.r. 23/2000
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 19/1989
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norme transitorie
Articolo 20 - Norma finale
