Articolo Normativa

Legge Regionale Toscana 27/7/2007 n. 45

Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola

Articolo 9

Conservazione dell’integrità aziendale

CAPO III - Competitività ed integrità aziendale

Conservazione dell’integrità aziendale

1. Ai fini dell’applicazione della disciplina del compendio unico, di cui all’articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nel caso in cui siano necessari più atti di trasferimento per la costituzione del compendio, l’impegno alla predetta costituzione deve essere adempiuto entro tre anni dalla data del rogito del primo atto.
2. Per la costituzione del compendio unico, la redditività dell’azienda agricola è calcolata ai sensi dell’articolo 8.

Altri Articoli del provvedimento

Articolo 1 - Oggetto
Articolo 2 - Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Articolo 3 - Riconoscimento della qualifica di IAP
Articolo 4 - Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP
Articolo 5 - Iscrizione degli IAP
Articolo 6 - Vigilanza e controllo. Sanzioni
Articolo 7 - Regolamento regionale
Articolo 8 - Redditività dell’azienda agricola
Articolo 9 - Conservazione dell’integrità aziendale
Articolo 10 - Funzioni amministrative
Articolo 11 - Dichiarazione unica aziendale
Articolo 12 - Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato
Articolo 13 - Modifiche all’articolo 4 della l.r. 34/2001
Articolo 14 - Modifiche all’articolo 18 della l.r. 39/2000
Articolo 15 - Modifiche all’articolo 6 della l.r. 69/1995
Articolo 16 - Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 23/2000
Articolo 17 - Modifiche all’articolo 2 della l.r. 19/1989
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norme transitorie
Articolo 20 - Norma finale

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