Legge Regionale Toscana 27/7/2007 n. 45
Articolo 9
Conservazione dellintegrità aziendale
CAPO III - Competitività ed integrità aziendale
Conservazione dell’integrità aziendale
1. Ai fini dell’applicazione della disciplina del compendio unico, di cui all’articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), nel caso in cui siano necessari più atti di trasferimento per la costituzione del compendio, l’impegno alla predetta costituzione deve essere adempiuto entro tre anni dalla data del rogito del primo atto.
2. Per la costituzione del compendio unico, la redditività dell’azienda agricola è calcolata ai sensi dell’articolo 8.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Articolo 3 - Riconoscimento della qualifica di IAP
Articolo 4 - Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP
Articolo 5 - Iscrizione degli IAP
Articolo 6 - Vigilanza e controllo. Sanzioni
Articolo 7 - Regolamento regionale
Articolo 8 - Redditività dellazienda agricola
Articolo 9 - Conservazione dellintegrità aziendale
Articolo 10 - Funzioni amministrative
Articolo 11 - Dichiarazione unica aziendale
Articolo 12 - Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 34/2001
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 18 della l.r. 39/2000
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 6 della l.r. 69/1995
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 3 della l.r. 23/2000
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 19/1989
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norme transitorie
Articolo 20 - Norma finale
