Legge Regionale Toscana 27/7/2007 n. 45
Articolo 15
Modifiche allarticolo 6 della l.r. 69/1995
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali
Modifiche all’articolo 6 della l.r. 69/1995
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 69 (Norme per l’esercizio, la tutela e la valorizzazione dell’apicoltura), è soppresso.
2. Il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 69/1995 è sostituito dal seguente:
“3. Ai fini dell’iscrizione all’anagrafe regionale delle aziende agricole come imprenditore agricolo professionale il tempo di lavoro attribuito al produttore apistico è stabilito dal regolamento di cui all’articolo 7 della legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola).”.
3. Il comma 4 dell’articolo 6 della l.r. 69/1995 è soppresso.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Articolo 3 - Riconoscimento della qualifica di IAP
Articolo 4 - Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP
Articolo 5 - Iscrizione degli IAP
Articolo 6 - Vigilanza e controllo. Sanzioni
Articolo 7 - Regolamento regionale
Articolo 8 - Redditività dellazienda agricola
Articolo 9 - Conservazione dellintegrità aziendale
Articolo 10 - Funzioni amministrative
Articolo 11 - Dichiarazione unica aziendale
Articolo 12 - Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 34/2001
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 18 della l.r. 39/2000
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 6 della l.r. 69/1995
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 3 della l.r. 23/2000
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 19/1989
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norme transitorie
Articolo 20 - Norma finale
