Legge Regionale Toscana 27/7/2007 n. 45
Articolo 19
Norme transitorie
CAPO V - Disposizioni transitorie e finali
Norme transitorie
1. Le dichiarazioni di possesso di requisiti, eventualmente rese dagli imprenditori agricoli non oltre sei mesi prima dell’entrata in vigore della presente legge, nell’ambito della documentazione necessaria per l’accesso ai benefici in materia di agricoltura, foreste e sviluppo rurale, restano valide anche ai fini del conseguimento della qualifica di IAP, a condizione che rispondano pienamente ai requisiti soggettivi e oggettivi definiti dalla presente legge e dal regolamento di cui all’articolo 7.
2. Entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le persone fisiche che alla data di entrata in vigore risultano iscritte all’albo provinciale di cui alla l.r. 6/1994, nella seconda sezione e relativa sottosezione, e la cui azienda è iscritta all’anagrafe regionale delle aziende agricole, possono richiedere all’ARTEA il riconoscimento della qualifica di IAP, unicamente facendo valere la predetta iscrizione.
3. L’ARTEA iscrive d’ufficio nell’anagrafe regionale delle aziende agricole i soggetti che, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, risultano in possesso di un’attestazione o certificazione rilasciata dalla provincia, con cui è stata riconosciuta la qualifica di IAP ai sensi del d.lgs. 99/2004.
4. Per l’apprezzamento del requisito di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), fino all’adozione dei parametri ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), continuano ad applicarsi gli strumenti utilizzati in vigenza della l.r. 6/1994.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Articolo 3 - Riconoscimento della qualifica di IAP
Articolo 4 - Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP
Articolo 5 - Iscrizione degli IAP
Articolo 6 - Vigilanza e controllo. Sanzioni
Articolo 7 - Regolamento regionale
Articolo 8 - Redditività dellazienda agricola
Articolo 9 - Conservazione dellintegrità aziendale
Articolo 10 - Funzioni amministrative
Articolo 11 - Dichiarazione unica aziendale
Articolo 12 - Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 34/2001
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 18 della l.r. 39/2000
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 6 della l.r. 69/1995
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 3 della l.r. 23/2000
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 19/1989
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norme transitorie
Articolo 20 - Norma finale
