Legge Regionale Toscana 27/7/2007 n. 45
Articolo 6
Vigilanza e controllo. Sanzioni
CAPO II - Riconoscimento dell’imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Vigilanza e controllo. Sanzioni
1. La provincia o la comunità montana competente, sulla base di criteri definiti nel regolamento di cui all’articolo 7, effettua periodicamente controlli, sia amministrativi che in loco, sulla permanenza dei requisiti dei soggetti iscritti nella sezione specifica per gli imprenditori agricoli professionali.
2.In caso di accertamento negativo della qualifica di IAP, è disposta la revoca delle risorse finanziarie eventualmente assegnate, nonché la sanzione dell’esclusione, totale o parziale, da un minimo di un anno ad un massimo di tre anni, dall’assegnazione di risorse finanziarie, secondo i criteri e le procedure stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 7.3. Ai fini della risoluzione delle eventuali controversie derivanti dal mancato riconoscimento della qualifica di IAP, ovvero di quelle derivanti dall’applicazione del comma 2, è facoltà del soggetto ricorrere ad una procedura conciliativa da esperire secondole modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 7.
Altri Articoli del provvedimento
Articolo 1 - OggettoArticolo 2 - Definizione di imprenditore e imprenditrice agricolo professionale
Articolo 3 - Riconoscimento della qualifica di IAP
Articolo 4 - Riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP
Articolo 5 - Iscrizione degli IAP
Articolo 6 - Vigilanza e controllo. Sanzioni
Articolo 7 - Regolamento regionale
Articolo 8 - Redditività dellazienda agricola
Articolo 9 - Conservazione dellintegrità aziendale
Articolo 10 - Funzioni amministrative
Articolo 11 - Dichiarazione unica aziendale
Articolo 12 - Coordinamento sistematico degli aiuti di Stato
Articolo 13 - Modifiche allarticolo 4 della l.r. 34/2001
Articolo 14 - Modifiche allarticolo 18 della l.r. 39/2000
Articolo 15 - Modifiche allarticolo 6 della l.r. 69/1995
Articolo 16 - Sostituzione dellarticolo 3 della l.r. 23/2000
Articolo 17 - Modifiche allarticolo 2 della l.r. 19/1989
Articolo 18 - Abrogazioni
Articolo 19 - Norme transitorie
Articolo 20 - Norma finale
